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UE: contromisure ai dazi addizionali degli Stati Uniti

1 Luglio 2026

1 luglio 2026

Il 30 giugno 2026 l’UE ha promulgato i regolamenti (UE) 2026/1455 e 2026/1461 sulla base delle bozze presentate il 29 agosto 2025, primo passo per il ripristino della stabilità delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti e il consolidamento degli impegni presi a seguito della dichiarazione comune dello scorso anno.

L’obiettivo dell’Unione è quello di garantire i principi di un commercio libero ed equo in linea con le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), senza però compromettere misure di politica e di difesa commerciale.

La dichiarazione comune (Joint Statement) di agosto 2025 prevede l’impegno da parte dell’UE di eliminare i dazi doganali sulle merci industriali originarie degli Stati Uniti e a favorire l’accesso preferenziale al mercato europeo per prodotti ittici e agricoli.

Inoltre, in tema di imposizione daziaria sui prodotti dell’acciaio e dell’alluminio, sebbene la dichiarazione non preveda alcun tetto tariffario, entrambe le parti hanno concordato l’intenzione di vagliare la possibilità di cooperare per proteggere i rispettivi mercati dalla sovracapacità globale di acciaio e di alluminio anche attraverso l’applicazione di contingenti tariffari, già previsti dalla normativa UE

Lato importazioni in UE, il regolamento (UE) 2026/1455 prevede:

  • l’abbattimento del dazio a 0% per i prodotti dell’allegato I di originari degli Stati Uniti, comprendendo quasi tutti i capitoli della Nomenclatura Combinata dell’UE relativi ai prodotti industriali, dal tessile ai macchinari e loro parti, dai veicoli ai lavori di pelletteria e molti altri, tra cui anche i prodotti dell’acciaio e dell’alluminio. Sono compresi anche una serie di prodotti dell’agricoltura, del regno vegetale e delle industrie alimentari in relazione alla voce doganale associata.
  • l’apertura di un sistema di quote per i prodotti di origine statunitense dell’allegato III (carni di maiale e bisonte, prodotti alimentari di uso quotidiano – ad esempio latte e burro, formaggi, preparati per cibo per animali, alcuni prodotti ittici, polvere di cacao e cioccolato, preparazioni alimentari, alcune preparazioni alimentari e bevande non alcoliche, mannitolo e sorbitolo, sostanze odorifere e agricoli non sensibili di origine statunitense e destrine);
  • l’applicazione del solo dazio unitario e la rimozione del dazio ad valorem per le importazioni di prodotti di origine statunitense elencati nell’allegato II, che comprende prodotti agricoli e alcuni prodotti dell’industria alimentare;

L’applicazione delle misure elencate sopra è determinata sulla base dell’attribuzione dell’origine del prodotto, che per ora si determina in base alle regole di origine non preferenziale in accordo all’art. 59 del Codice Doganale dell’Unione (CDU) Reg. UE 952/2013 e ss.mm.ii. fino a quando non saranno adottate regole di origine preferenziale. Gli operatori che intendono accedere all’abbattimento daziario o ai contingenti tariffari ove previsti dovranno avere a disposizione prove dell’origine non preferenziale del prodotto, che comprendono anche il trasporto diretto dagli Stati Uniti all’Unione Europea o, in caso di trasporto attraverso paesi terzi, di prove che la merce è rimasta sotto vigilanza doganale e non sono state sottoposte ad alcuna modifica.

Infine si segnala che il regolamento (UE) 2026/1461 del 30 giugno prolunga il periodo di esenzione dei dazi per le aragoste e le aragoste trasformate originarie degli Stati Uniti.

Entrambe le normative contemplano infine sospensioni totali o parziali delle misure adottate dall’Unione Europea nel caso di:

  • inadempienza degli US all’implementazione del Joint Statement;
  • ostacolo per gli operatori dell’Unione all’accesso al mercato americano;
  • presenza di indicatori che evidenziano che gli Stati Uniti non agiscono in linea con gli impegni previsti dal Joint Statement o che l’ingresso di prodotti originari degli USA presentino una minaccia al mercato dell’Unione;
  • cambiamento degli obiettivi esistenti rispetto al momento in cui è stata stipulata la dichiarazione  comune.

Per quanto riguarda i prodotti dell’acciaio e dell’alluminio, alla Commissione UE è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che sospenda in parte o del tutto l’adeguamento dei dazi doganali in relazione ai prodotti classificati alle voci 72, 73 e 76 della nomenclatura combinata se, al 31 dicembre di quest’anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un dazio superiore al 15% sui prodotti derivati importati in US, al fine di proteggere imprese ed industrie europee.

Il Regolamento UE 2026/1455 entra in vigore il 1° luglio 2026 fino a fine 2029 salvo modifiche o correzioni che l’Unione Europea dovesse adottare nel frattempo. Si tratta infatti di una misura che richiede un costante monitoraggio, sia a livello istituzionale che degli operatori dell’Unione, degli effetti sul mercato interno UE ma anche sull’applicazione degli obblighi condivisi Joint Statement di agosto 2025, ai fini di una maggiore integrazione dei due mercati.

Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

6 agosto 2025

Con il Regolamento (UE) 2025/1727, pubblicato il 5 agosto, sono state sospese le misure di riequilibrio degli scambi relativi a prodotti originari degli USA in importazione in UE. Questa è la decisione dell’Unione Europea al fine di garantire un’attuazione efficace dell’accordo politico raggiunto lo scorso 27 luglio con l’Amministrazione USA.

L’Unione Europea sospende ora gli articoli 1, 2 e 3 del precedente Regolamento (UE) 2025/1564 pubblicato lo scorso 24 luglio, che prevedeva l’introduzione di dazi supplementari da parte dell’UE su molteplici categorie di beni originari degli USA importati nell’Unione.

Il regolamento sospeso prevedeva:

  • aliquote differenziate in base alla tipologia di bene;
  • specifici divieti di esportazione diretta o indiretta di alcuni prodotti verso gli USA.

Visto il quadro complessivo soggetto a costanti evoluzioni, il Team Customs Consultancy continua a monitorare la situazione e rimane a disposizione per chiarimenti.

17 aprile 2025

A partire da febbraio 2025, gli Stati Uniti hanno introdotto una serie di misure daziarie addizionali su molte categorie di merci in importazione; i dazi addizionali introdotti hanno avuto un notevole impatto sugli scambi e sulle relazioni commerciali tra i paesi.

Sono stati colpiti da misure daziarie aggiuntive i prodotti dell’alluminio, ferro o acciaio, alcuni prodotti che li contengono, i prodotti originari di Cina, Messico e Canada. Nelle ultime settimane sono anche stati introdotti dazi reciproci nella misura minima del 10% e in percentuali più elevate, specifiche per alcuni paesi di origine: i primi sono in vigore, mentre i secondi sono attualmente sospesi per novanta giorni, ad eccezione delle merci di origine cinese.

In questo contesto, l’Unione Europea ha adottato due Regolamenti di esecuzione che si pongono l’obiettivo di dare una prima risposta alle misure protezionistiche degli Stati Uniti d’America, consentendo al contempo l’avvio di negoziati al fine di ridurne l’impatto sull’economia dell’UE.

Il Regolamento UE 2025/778 del 14 aprile 2025 aggiorna il contenuto dei regolamenti pubblicati dall’Unione Europea a partire dal 2018, che prevedevano l’introduzione di dazi addizionali su ortaggi, legumi, riso, granturco, frutta, tabacchi, oli e prodotti di bellezza, prodotti dell’abbigliamento, calzature, prodotti del ferro e dell’acciaio e una serie di altri articoli originari degli US. Si tratta di misure che erano state sospese fino al 31 marzo 2025 e che sono state ora aggiornate con un ampliamento dei prodotti listati e una previsione di entrata in vigore a scaglioni:

  • dal 15 aprile 2025: dazi supplementari ad valorem del 10% e del 25% sui prodotti dell’allegato I, tra cui si trovano ortaggi, legumi, riso, granturco, frutta, tabacchi, prodotti per la bellezza, abbigliamento, calzature, vasellame, prodotti dell’alluminio, ferro e dell’acciaio, mobili; (sospesa fino al 14 luglio 2025)
  • dal 16 maggio 2025: dazio supplementare ad valorem del 25% sui prodotti degli allegati II e III, tra cui si annoverano altri prodotti dell’alluminio, ferro e acciaio, alcuni tipi di macchinari, prodotti alimentari, articoli in plastica, lavori di legno, apparecchi di illuminazione e varie altre categorie merceologiche; (sospesa fino al 14 luglio 2025)
  • dal 1° dicembre 2025: dazio supplementare ad valorem del 25% sui prodotti dell’allegato IV, dove sono listate altra frutta a guscio, fresca o secca e fave di soia non destinate alla semina.

A fronte del quadro normativo descritto e della volontà dell’Unione Europea di avviare negoziati con l’Amministrazione US per attenuare gli effetti negativi dei dazi addizionali US, il Regolamento UE 2025/786, sempre del 14 aprile 2025, dispone la sospensione dei dazi addizionali introdotti dall’Unione Europea con Reg. UE 2025/778 sui prodotti originari degli US fino al 14 luglio 2025.

Il Team Customs Consultancy resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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