13 ottobre 2026
La Customs and Border Protection (CBP) ha annunciato l’attivazione della Fase 3 del programma CAPE a decorrere dal 6 ottobre 2026, consentendo a determinate categorie di importatori di richiedere il rimborso dei dazi relativi a dichiarazioni doganali ormai definitivamente liquidate, ossia liquidate da oltre 80 giorni.
Diversamente dalle Fasi 1 e 2, la Fase 3 non è accessibile a tutti gli operatori, ma esclusivamente agli importatori che:
- sono promotori di azioni giudiziarie in procedimenti IEEPA pendenti dinanzi alla Corte di Commercio Internazionale (CIT);
- hanno ottenuto dalla stessa Corte un ordine di riliquidazione delle dichiarazioni doganali interessate.
Per le dichiarazioni già definitivamente liquidate, restano comunque esperibili le consuete forme di tutela, ovvero:
- la presentazione di un Protest, purché sia entro il termine previsto dalla normativa applicabile;
- l’avvio di un procedimento giudiziale dinanzi alla CIT.
Ai fini dell’accesso alla Fase 3, occorre verificare di aver correttamente comunicato alla CBP un numero di Importer of Record (IOR) che sia valido. Gli importatori che hanno trasmesso tale informazione entro il 30 luglio 2026 possono presentare le dichiarazioni CAPE Fase 3 a partire dal 6 ottobre 2026; coloro che, invece, hanno comunicato il numero IOR dopo tale data riceveranno specifiche istruzioni operative da parte della CBP e accederanno in un secondo momento.
A tutti gli importatori che non hanno avviato alcun procedimento giudiziale e le cui dichiarazioni risultano definitivamente liquidate è raccomandato, previa valutazione con consulenti legali specializzati:
- di presentare un Protest per le dichiarazioni già liquidate ma ancora nei termini previsti, vale a dire entro 180 giorni dalla data di liquidazione;
- per le dichiarazioni che non possono più essere oggetto di Protest, promuovere un’azione dinanzi alla CIT al fine di ottenere il rimborso dei dazi IEEPA eventualmente dovuti.
Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.
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26 giugno 2026
La U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha annunciato che, con effetto dal 29 giugno, la seconda fase del processo di rimborso del Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE) per i dazi reciproci IEEPA sarà estesa, così da includere determinate dichiarazioni che sono state contrassegnate per la riconciliazione.
La dichiarazione di riconciliazione è una procedura che consente agli importatori di presentare una dichiarazione doganale iniziale utilizzando le informazioni disponibili, con la consapevolezza condivisa che alcuni dati non sono ancora definitivi. Una volta che i dettagli esatti sono noti, l’importatore presenta una dichiarazione correttiva per regolare le differenze.
Durante questa fase, il CAPE accetterà dichiarazioni non liquidate e dichiarazioni entro 80 giorni dalla liquidazione che sono state contrassegnate per la riconciliazione, a condizione che la corrispondente dichiarazione di riconciliazione non sia ancora stata presentata.
Le dichiarazioni per le quali è già stata presentata una dichiarazione di riconciliazione non sono idonee in questa fase e saranno invece trattate in una futura versione del CAPE.
Per le dichiarazioni idonee, una volta accettate con successo nel CAPE, potrà quindi essere presentata la Dichiarazione di Riconciliazione. Il CBP ha precisato che il processo CAPE rimuoverà i dazi IEEPA applicabili dalle dichiarazioni sottostanti contrassegnate prima che venga effettuato il calcolo di riconciliazione, consentendo così di gestire il processo di rimborso separatamente dalla presentazione della riconciliazione.
Gli importatori devono inoltre prestare attenzione alle scadenze per la presentazione della riconciliazione. Se restano meno di 30 giorni prima della scadenza, il CBP raccomanda di dare priorità alla presentazione tempestiva della dichiarazione di riconciliazione per evitare il mancato rispetto della scadenza prevista.
Tutti gli altri requisiti di idoneità al CAPE e le procedure di elaborazione stabilite durante la fase 1 rimangono invariati.
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16 giugno 2026
Dal 20 aprile è in corso la fase 1 del Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE), lo strumento implementato dalla Customs and Border Protection (CBP) per presentare richiesta di restituzione dei dazi reciproci IEEPA sulle dichiarazioni doganali di importazione US non ancora liquidate oppure liquidate da non più di 80 giorni.
Dopo la decisione della Corte Suprema statunitense, che ha dichiarato illegittimi i dazi reciproci introdotti dall’Amministrazione USA ad aprile 2025, la Customs and Border Protection (CBP) ha istituito il meccanismo automatizzato per la restituzione dei dazi tramite il tool CAPE, che consente una gestione dei rimborsi in modalità totalmente digitalizzata e suddivisa in più fasi.
Ad oggi non è ancora stata annunciata ufficialmente la data per l’avvio della fase 2 per le richieste di rimborso più complesse, sebbene la CBP abbia come obiettivo il lancio al 29 giugno.
Dovrebbe poi seguire la fase 3 destinata a tutte le dichiarazioni definitivamente liquidate da oltre 180 giorni.
Per la prima volta dalla pronuncia della Corte Suprema, che ha portato all’annullamento dei dazi IEEPA, lo scorso 29 maggio la CBP ha tuttavia evidenziato di non avere autorità legale per emettere i rimborsi sulle dichiarazioni definitivamente liquidate, senza una sentenza specifica per la singola importazione.
Questa posizione resta un punto fondamentale, che lascia incertezza sul fatto che i rimborsi saranno effettivamente eseguibili dalla Customs and Border Protection una volta che le fasi 2 e 3 del tool CAPE saranno operative.
In questa fase di incertezza, gli operatori possono valutare la presentazione di un Protest per congelare i termini ed evitare che la liquidazione dei dazi IEEPA corrisposti diventi definitiva. In questo modo se anche dovessero trascorrere i 180 giorni, la Customs and Border Protection potrebbe eseguire i rimborsi con procedimento amministrativo, una volta che saranno attive le fasi 2 e 3, salvo diversi pronunciamenti da parte delle autorità statunitensi.
Il Protest può essere presentato in applicazione del 19 U.S.C. 1514. Protest against decisions of Customs Service, che permette agli importatori e alle parti interessate di correggere le informazioni inserite nelle dichiarazioni doganali. Si tratta di uno strumento utilizzabile entro 180 giorni dalla liquidazione dei diritti, prima che la stessa diventi definitiva.
Questa opzione non sostituisce in alcun modo l’azione legale che ogni importatore può intraprendere presso la Court of International Trade (CIT) sulle controversie commerciali internazionali per questioni relative a dazi, tasse e importazioni quando nessun altro canale amministrativo è percorribile.
Tali condizioni richiedono agli operatori che effettuano importazioni negli Stati Uniti e agiscono come Importer of Record (IOR) di attivare un monitoraggio delle scadenze di liquidazione delle dichiarazioni di importazione, così da valutare le possibili opzioni che la normativa statunitense mette a disposizione per non perdere la possibilità di presentare richiesta di rimborso ed eventualmente attivarsi per presentare il Protest nei tempi previsti.
Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.
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14 aprile 2026
La Customs and Border Protection (CBP) ha comunicato che a partire dal prossimo 20 aprile verrà attivata la prima fase del tool Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE) per la restituzione dei dazi IEEPA dichiarati illegittimi con decisione della Corte Suprema dello scorso febbraio.
Tale meccanismo consentirà la gestione dei rimborsi dei dazi IEEPA, compresi gli interessi, in modo sistematico e direttamente attraverso il portale Automated Commercial Environment (ACE). L’implementazione del tool CAPE sarà graduale, aggiungendo ulteriori funzionalità negli step che si susseguiranno.
In questa prima fase, il CAPE sarà limitato alle sole dichiarazioni non ancora liquidate ovvero liquidate negli ultimi 80 giorni. Saranno inoltre prese in considerazione le dichiarazioni con status sospeso, prorogato o in fase di revisione.
Nella fase 1 del CAPE non saranno per ora accettate le seguenti casistiche di dichiarazioni:
- relative a richieste di restituzioni (drawback);
- oggetto di una open protest;
- non presentate nel portale ACE o prive di status di liquidazione nello stesso ACE;
- soggette a dazi antidumping/compensativi per le quali il Department of Commerce ha rilasciato istruzioni di liquidazione e che sono in attesa di liquidazione in conformità con il 19 USC 1504; e
- per le quali la liquidazione è definitiva (ad esempio liquidate o oltre i 180 giorni dalla liquidazione).
Il meccanismo prevede due fasi di verifica, la prima sulla Dichiarazione CAPE e la seconda sui dati relativi alle singole dichiarazioni di importazione elencate nel file. L’Importer of Record è tenuto a compilare la CAPE Declaration con la lista delle importazioni effettuate e per le quali si intende chiedere il rimborso.
La procedura prevista dalla Customs and Border Protection è la seguente:
1. Importers of Record (IOR) dispone di un account attivo sul portale ACE, nel quale inserire la CAPE Declaration (o file CSV);
2. La CBP rimuove i dazi IEEPA ricalcolandoli revisionando le dichiarazioni doganali con la nuova liquidazione dei dazi;
3. I destinatari dei rimborsi devono aggiornare la sezione dell’account ACE – ACH refund, se non l’hanno già fatto, per fornire al CBP le coordinate bancarie su cui effettuare il rimborso;
4. Il rimborso elettronico tramite portale ACH sarà consolidato in base agli IOR o ai Customs Broker designati nel modulo 4811 del CBP e in base alla data di liquidazione delle dichiarazioni.
5. Gli utenti del portale ACE possono monitorare l’andamento della pratica attraverso ACE Reports.
In vista dell’attivazione del tool CAPE, si raccomanda a tutti gli importatori negli Stati Uniti di aver aggiornato i dati del portale ACE e aver compilato la sezione ACH sui rimborsi elettronici, così da essere pronti ad accedere al portale e attivare così la procedura di rimborso.
Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.
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11 marzo 2026
A seguito della pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha dichiarato illegittimi i dazi dell’International Emergency Economic Power Act (IEEPA), l’Amministrazione USA ha disposto l’annullamento dell’applicazione di tali misure daziarie e l’introduzione di un nuovo dazio addizionale del 10% basato sulla Section 122 Trade Act del 1974.
In questo scenario non sono state tuttavia chiarite le condizioni e le modalità di un eventuale rimborso dei dazi IEEPA imposti nel corso del 2025. Nei giorni scorsi su questo tema sono intervenute sia la Court of International Trade degli Stati Uniti, competente su azioni civili in materia doganale e di diritto del commercio internazionale, che la Customs and Border Protection. Quest’ultima con Dichiarazione del 6 marzo ha chiarito la necessità di istituire un meccanismo che consenta la gestione dei rimborsi dei dazi IEEPA in modo sistematico intervenendo sul portale Automated Commercial Environment (ACE), che gestisce la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni di importazione negli Stati Uniti.
La CBP ha proposto un approccio che ritiene possa essere efficiente sia per gli importatori sia per l’Agenzia, evitando post‑summary corrections o protest, che comporterebbero lunghi tempi di gestione e una limitazione al meccanismo automatico di liquidazione dei diritti doganali degli Stati Uniti.
La procedura individuata propone che l’importatore inserisca a portale Automated Commercial Environment (ACE) un elenco delle importazioni effettuate con prodotti soggetti a dazio IEEPA. Successivamente il sistema effettua un controllo automatizzato di ricalcolo dei dazi effettivamente dovuti, che la Customs and Border Protection verifica e processa. A seguito di un successivo passaggio attraverso il portale ACE, il rimborso viene autorizzato in modalità elettronica tramite l’Automated Clearinghouse (ACH).
La Customs and Border Protection stima che il nuovo sistema potrebbe essere operativo entro circa 45 giorni ma, trattandosi di una proposta di sviluppo della piattaforma ACE, non sono noti i tempi dei successivi rimborsi o eventuali interventi di modifica dell’Amministrazione USA sul tema.
In attesa della definizione della procedura definitiva gli importatori possono attivarsi per verificare:
- La lista delle Entry Summary effettuate con prodotti soggetti a dazio IEEPA;
- Registrazione a portale ACE con attivazione dell’account Automated Clearinghouse (ACH): la verifica del completamento della registrazione con l’inserimento dei propri dati e dei riferimenti bancari per la gestione automatizzata dei rimborsi. La nuova procedura elettronica tramite account ACH è stata introdotta a febbraio 2026 ma ad oggi solo una piccola percentuale di importatori sembra aver completato l’iter di registrazione. Il rischio di non configurare in tempo il portale è di causare rallentamenti ai futuri rimborsi;
Le associazioni di settore hanno valutato la proposta come una soluzione pratica che potrebbe consentire alle imprese di recuperare le somme non dovute senza dover ricorrere a contenziosi. Tuttavia, permane incertezza su come la situazione evolverà in via definitiva, il meccanismo di rimborso proposto dalla Customs and Border Protection potrebbe infatti essere soggetto a ulteriori modifiche.
Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.