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Aggiornamento sui dazi USA

14 Aprile 2025

14 aprile 2025

Venerdì 11 aprile è stato pubblicato un memorandum con il quale l’Amministrazione US esenta dai dazi reciproci alcune categorie di prodotti collegate ai semiconduttori, già esclusi dall’applicazione del dazio reciproco dall’Executive Order del 2 aprile.

Le nuove esclusioni riguardano, tra gli altri, dispositivi elettronici quali smartphone e pc, parti ed elementi di questi, che si aggiungono a diodi, transistor, router precedentemente elencati all’annex II.

I dazi addizionali reciproci sui nuovi prodotti listati, già stati riscossi dal 5 all’11 aprile, possono essere rimborsati dall’autorità doganale US su specifica istanza dell’importatore.

Ieri, 13 aprile, l’amministrazione US ha annunciato che i semiconduttori e i prodotti esclusi dal dazio addizionale reciproco saranno probabilmente oggetto di specifiche misure addizionali volte a scoraggiarne la produzione all’estero e a riportarla in territorio US. I dispositivi elettronici, i relativi elementi e parti sono infatti oggetto di un’indagine commerciale ad hoc già in essere, che si concluderà probabilmente con l’adozione di misure daziarie simili a quelle già adottate per i prodotti dell’acciaio e dall’alluminio e per l’automotive.

10 aprile 2025

Il Presidente Trump ha annunciato ieri, 9 aprile, una sospensione di novanta giorni nell’applicazione dei dazi reciproci specifici per paese. La sospensione ha inizio il 10 aprile e prevede comunque l’applicazione del dazio addizionale reciproco, nella misura base del 10%, in aggiunta a ogni altra misura tariffaria, alle merci originarie di tutti i paesi partner commerciali degli Stati Uniti, ad eccezione di Cina, Hong Kong, Macao.

Per i prodotti originari di Cina, Hong Kong e Macao è stato previsto un aumento dell’aliquota del dazio reciproco al 125% in luogo di quella precedentemente prevista dell’84%.

I prodotti importati negli Stati Uniti il 9 aprile, ad eccezione di quelli esclusi sulla base del transit time, rimangono soggetti al dazio reciproco specifico per paese, in vigore in quella data.

09 aprile 2025 – Update

In risposta ai provvedimenti imposti dall’Amministrazione US, la Commissione Tariffaria del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese ha stabilito anch’essa l’aumento dell’aliquota dei dazi aggiuntivi all’importazione delle merci di origine US all’84%, in vigore dal 10 aprile.

09 aprile 2025

Contromisure Cinesi ai dazi reciproci degli Stati Uniti e risposta degli US

A far data dal 10 aprile 2025, la Commissione Tariffaria del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese ha stabilito l’imposizione di dazi aggiuntivi all’importazione delle merci di origine US, in risposta ai dazi reciproci adottati dagli Stati Uniti nei confronti delle merci di origine cinese in importazione negli US i principali punti sono di seguito elencati:

  • Applicazione di un dazio aggiuntivo pari a 34% sulle merci di origine U.S. in arrivo nella Repubblica Popolare Cinese, da intendersi applicabile in aggiunta rispetto alle misure daziarie attualmente applicabili;
  • Le attuali riduzioni ed esenzioni daziarie rimangono in vigore, ma non sono previste esenzioni per il dazio aggiuntivo del 34% sulle merci in importazione dagli U.S.;
  • Per i beni in transito, partiti da origine prima del 10 aprile 2025 e importati fino al 13 maggio 2025, è prevista un’esenzione dal dazio aggiuntivo del 34%.

In risposta alle contromisure cinesi, l’Amministrazione US ha prima annunciato, l’8 aprile in serata, e subito dopo disposto l’aumento dell’aliquota del dazio reciproco per le merci di origine cinese, dal 34% inizialmente previsto all’84%, con un incremento di cinquanta punti percentuali. Il nuovo dazio reciproco è in vigore dal 9 aprile.

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7 aprile 2025

Il 2 aprile è stato firmato dal presidente Trump l’Executive Order che istituisce i dazi reciproci all’importazione di merci negli US, con il fine dichiarato di ridurre lo squilibrio della bilancia commerciale tra Stati Uniti ed il resto del mondo.

A partire dal 5 aprile, per importazioni originarie da tutti i paesi partner commerciali degli USA, la norma stabilisce che sarà applicato un dazio addizionale reciproco pari al 10%; per alcuni paesi o gruppi di paesi listati nell’allegato I dell’Executive Order, tale dazio sarà più elevato e sarà applicato a partire dal 9 aprile. Tra il 5 e l’8 aprile, il dazio reciproco del 10% sarà comunque applicato a tutti i paesi. I partner commerciali colpiti da dazio reciproco più elevato sono l’Unione Europea con un’aliquota del 20%, la Cina con il 34%, il Giappone con il 24% e il Vietnam con il 46%. Il dazio addizionale viene applicato sulla base dell’origine non preferenziale (made-in) dei beni, non della provenienza degli stessi.

La merce caricata su navi o già in mare prima del 5 aprile è esclusa dall’applicazione del dazio reciproco addizionale del 10%, mentre la merce caricata su navi o già in mare tra il 5 e il 8 aprile sconterà il dazio reciproco addizionale del 10%, ma non il dazio reciproco più elevato previsto dall’allegato I.

Le merci colpite dalle nuove misure sono tutte quelle importate negli Stati Uniti, con alcune eccezioni espressamente previste nell’allegato II dell’Executive Order, di seguito si elencano le principali:

  • prodotti e derivati del ferro/acciaio e dell’alluminio, già colpiti da dazio addizionale pari al 25% in base a quanto previsto dalla Section 232;
  • veicoli e parti di veicoli, anch’essi soggetti a dazio aggiuntivo del 25% in base alle previsioni della Section 232;
  • altre categorie di merci listate, tra cui si annoverano rame, chimici e farmaceutici, semiconduttori, legname e prodotti derivati del legno, alcuni minerali critici, prodotti energetici. Questi prodotti potrebbero essere soggetti a future misure specifiche da parte dell’amministrazione US;
  • tutti i prodotti importati da paesi verso i quali sono in essere misure sanzionatorie: ad oggi Corea del Nord, Russia, Bielorussia, Cuba.

Il dazio reciproco si somma a ogni altra misura tariffaria dovuta all’importazione negli Stati Uniti. Per prodotti che includono componenti di origine US per un valore pari ad almeno il 20% del valore totale, la componente di origine US è esentata dal pagamento del dazio reciproco, che deve essere corrisposto solo sul contenuto non originario degli Stati Uniti.

Il regime ‘de minimis’, che prevede l’esenzione dal pagamento dei dazi per le merci di valore inferiore a 800 USD, rimane per ora in vigore, ma ne è prevista la dismissione a breve.

Le nuove misure introducono delle disposizioni specifiche per i prodotti originari del Messico e del Canada, in applicazione dell’accordo US-Canada-Messico (USMCA). Per quanto riguarda invece le merci di origine cinese, tali prodotti sono colpiti da più misure aggiuntive: oltre al dazio addizionale reciproco del 34% di nuova introduzione e al dazio standard, si aggiungono l’aliquota prevista dalla Section 3, pari a 25%, e il dazio del 20% introdotto a febbraio 2025 dall’amministrazione Trump.

Dal 3 aprile sono anche effettivi i dazi del 25% ad valorem all’importazione di:

  • veicoli passeggeri (berline, veicoli utilitari e sportivi, crossover, minivan e furgoni cargo);
  • autocarri leggeri.

Le parti di automobili (motori e parti di motore, trasmissioni e componenti trasmissione, componenti elettriche), invece, saranno soggette a dazio aggiuntivo del 25% a partire da un momento successivo, comunque non oltre il 3 maggio 2025. Anche in questo caso, il dazio è applicato in aggiunta ad ogni misura tariffaria già prevista per le importazioni di automobili e loro parti.

Per i veicoli di origine preferenziale in base all’accordo US-Canada-Messico (USMCA), le componenti di origine US sono escluse dal pagamento del dazio addizionale, previa autorizzazione dell’autorità competente; il contenuto di origine diversa da US è soggetto invece alla misura aggiuntiva del 25%.

L’Unione Europea ha risposto alle nuove misure daziarie attraverso le dichiarazioni della Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, sottolineando i potenziali effetti negativi che queste avranno sui cittadini e contemporaneamente rendendosi disponibile a negoziati con gli Stati Uniti. A riprova di questo, il 1° aprile è entrata in vigore, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/664, la sospensione delle misure daziarie previste per alcuni prodotti di origine US: la Commissione Europea ne ha posticipato l’entrata in vigore al 14 aprile, concedendo quindici giorni di tempo al dialogo con l’Amministrazione degli Stati Uniti in materia di politiche commerciali.

Mai come in questo periodo è importante pianificare con cura gli aspetti doganali del commercio internazionale, con particolare attenzione alla definizione della classificazione doganale e all’origine non preferenziale (made in) dei prodotti. Si tratta infatti di aspetti di primaria importanza nell’applicazione delle nuove misure introdotte.

26 marzo 2025

Il 12 marzo 2025 sono entrati in vigore i dazi addizionali sulle importazioni negli Stati Uniti d’America di prodotti dell’alluminio, ferro, acciaio e prodotti che contengono tali materiali. Si tratta di una modifica della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962, che disciplina l’importazione dei prodotti dell’alluminio e dell’acciaio negli USA.

Con le Proclamation 10895 e 10896, l’aliquota del dazio addizionale ad valorem è stata modificata per i prodotti dell’alluminio – dal precedente 10% all’attuale 25% – e sono state contestualmente ampliate le liste di prodotti coinvolti sia per l’alluminio che per il ferro e l’acciaio. È possibile raggruppare i prodotti coinvolti in due macrocategorie, in base alla voce doganale secondo la tariffa U.S. del prodotto importato:

  • PRODOTTI DELL’ALLUMINIO, FERRO O ACCIAIO: si tratta di prodotti primari dei capitoli 72 ferro e acciaio, 76 per l’alluminio e alcuni prodotti dei capitoli 73 relativi ai lavori di ferro o acciaio. Il dazio addizionale del 25% per questi prodotti si applica sull’intero valore del prodotto importato;
  • PRODOTTI DERIVATI: prodotti ottenuti da alluminio, ferro o acciaio; all’interno di questo gruppo si distinguono, in base alle prime due cifre della voce doganale del prodotto, due sottocategorie:
    • CAPITOLI 73, 76 E ALCUNI PRODOTTI DEL CAPITOLO 87 SULLE PARTI DI VEICOLI: soggetti a dazio addizionale del 25% sul valore complessivo del prodotto importato;
    • ALTRI PRODOTTI DERIVATI: prodotti elencati, classificati in capitoli diversi da quelli sopra elencati, che contengono al loro interno delle componenti di alluminio, ferro, acciaio. Per questi prodotti il dazio addizionale del 25% si calcola solamente sul contenuto di alluminio, ferro o acciaio presente.

Ognuna delle categorie sopra riportate prevede un elenco specifico di voci doganali, che stabilisce quali prodotti rientrano nel campo di applicazione della normativa. Al fine di verificare se i prodotti oggetto della spedizione sono soggetti ai dazi addizionali sui prodotti dell’alluminio, ferro e acciaio, il primo step riguarda la verifica della voce doganale da utilizzare per l’importazione negli US, che potrebbe essere diversa da quella utilizzata in esportazione dall’Unione Europea. Successivamente si procede alla verifica delle liste di prodotti soggetti ai dazi addizionali, così da evidenziare se rientrano nel campo di applicazione della normativa e in quale fattispecie.

Nel caso in cui una voce doganale sia soggetta a misure addizionali previste da norme U.S. diverse da quella relativa ai dazi su acciaio, ferro e alluminio, tali misure si sommano al dazio addizionale del 25% previsto dalle Proclamation 10895 e 10896.

Il team WeCustoms resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.

11 marzo 2025

L’amministrazione americana ha adottato in questi giorni le misure applicative per l’entrata in vigore dei dazi addizionali su acciaio, ferro e alluminio e la pubblicazione di due informative Cargo Systems Messaging Service (CSMS). Sono state inoltre introdotte delle modifiche alle precedenti misure sui dazi addizionali nei confronti di Messico e Canada.

Di seguito le principali novità:

  • MESSICO e CANADA: a partire dal 6 marzo i prodotti originari di uno dei due paesi, se rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo di libero scambio United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), non sono soggetti al dazio addizionale del 25% introdotto il 4 marzo; tale misura si applica fino al 2 aprile e non riguarda l’importazione di petrolio, gas naturale o altri prodotti energetici originari del Canada, per cui è prevista l’applicazione di un dazio addizionale del 10%;
  • ALLUMINIO, FERRO, ACCIAIO: a partire dal 12 marzo si applica il dazio addizionale del 25% sui prodotti del ferro, dell’acciaio e dell’alluminio, qualsiasi sia l’origine tranne per i prodotti di origine USA, anche in presenza di accordi di libero scambio. Il dazio addizionale si applica anche ad alcuni prodotti ottenuti o contenenti alluminio, ferro o acciaio, specificatamente individuati dalla normativa.

Il presidente Trump ha inoltre annunciato che è prevista l’introduzione di tariffe “reciproche” sulle importazioni negli Stati Uniti a partire dal 2 aprile 2025.

Il team Customs Consultancy continua a tenere monitorata la situazione e resta a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione.

4 marzo 2025

Con la pubblicazione di due informative denominate Cargo Systems Messaging Service (CSMS) di lunedì 3 marzo, il U.S. Customs and Border Protection comunica l’effettiva entrata in vigore delle misure imposte nei confronti di Messico e Canada. È stato pubblicato inoltre un aggiornamento relativo ai dazi addizionali applicabili ai prodotti originari della Cina e di Hong Kong.

A far data dal 4 marzo 2025 le importazioni negli Stati Uniti prevedono:

  • MESSICO: dazio addizionale del 25% sulle importazioni di prodotti originari del Messico;
  • CANADA: dazio addizionale del 25% sulle importazioni di prodotti originari del Canada. Per l’importazione di prodotti del petrolio, gas naturale o altri prodotti energetici è prevista l’applicazione di un dazio addizionale del 10%;
  • CINA e HONG KONG: dazio addizionale del 20% sulle importazioni di prodotti originari di Cina e Hong Kong, in sostituzione dell’aliquota del 10% applicata dal 4 febbraio scorso.

Sono tuttavia previste specifiche esclusioni per prodotti destinati a donazioni, scopi umanitari e materiale d’informazione.

Resta confermata la possibilità di applicare l’esenzione de minimis per le spedizioni fino a $800, misura che avvantaggia in particolar modo le transazioni e-commerce o postali e che permette di applicare l’esenzione daziaria all’importazione negli USA.

24 febbraio 2025

Il 18 febbraio sono stati pubblicati nel Federal Register due Proclamation – nr. 10895 e 10896 – che forniscono dettagli riguardanti l’applicazione dei dazi addizionali pari a 25% su acciaio e alluminio. In particolare, nei due documenti:

  • si ribadisce che l’applicazione del dazio aggiuntivo sarà effettuata, a partire dal 12/03/25, su tutti i prodotti derivati da alluminio e acciaio o contenenti parti in alluminio o acciaio, a prescindere dall’origine, con la sola eccezione dei prodotti in alluminio e acciaio ottenuti da alluminio o acciaio di origine U.S. – in questo caso l’esenzione prevede l’obbligo della prova a carico dell’importatore;
  • si sottolinea che il dazio addizionale pari a 25% su acciaio e alluminio è da ritenere applicabile in aggiunta al dazio standard ma anche a eventuali misure antidumping o dazi compensativi previsti su alcuni codici HTSUS;
  • si revocano le misure prese dalla precedente amministrazione e aventi lo scopo di ridurre l’impatto dei dazi addizionali già in vigore per alluminio, acciaio e prodotti da essi ottenuti, di origine argentina, australiana, brasiliana, canadese, messicana, U.E., U.K., giapponese, sud coreana;
  • si elencano gli HS codes interessati dai provvedimenti, in base alla Tariffa Doganale U.S.: gli elenchi includono non solo alluminio, acciaio e prodotti da essi ottenuti, ma anche alcune categorie merceologiche che possono includere parti in alluminio o acciaio; per questa seconda categoria, il dazio aggiuntivo sarà applicato alle sole parti in alluminio e acciaio dei prodotti stessi.

Il team Customs Consultancy resta a vostra completa disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

12 febbraio 2025

Il presidente Trump ha firmato due distinti ordini esecutivi che istituiscono dazi addizionali del 25% su tutto l’acciaio e l’alluminio importati negli Stati Uniti, a prescindere dal paese di origine, in base alla formula ‘no exceptions, no exemptions’.

La precedente amministrazione Trump aveva già imposto dazi aggiuntivi su acciaio e alluminio, ma nel corso del tempo alcuni prodotti e alcune origini avevano beneficiato di esenzioni. A far data dal 12 marzo 2025, i dazi aggiuntivi graveranno di nuovo su tutte le importazioni di acciaio e alluminio; sono revocati gli accordi con Argentina, Australia, Brasile, Canada, UE, Giappone, Messico, Corea del Sud, Ucraina, Regno Unito.

Le categorie doganali interessate dalle misure impositive su acciaio e alluminio, in base alla Tariffa Doganale U.S., sono le seguenti:

  • Per l’acciaio: da 7206 10 a 7216 50, da 7216 99 a 7301 10, 7302 10, da 7302 40 a 7302 90, da 7304 10 a 7306 90;
  • Per l’alluminio: 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7616 9951 60 e 7616 9951 70.

Le misure saranno estese a ricomprendere altri derivati dell’alluminio e dell’acciaio, con la sola eccezione dei prodotti ottenuti in un paese estero ma con l’impiego di acciaio e alluminio di origine statunitense.

I dazi aggiuntivi su acciaio e alluminio si aggiungono ad altre misure già adottate dall’amministrazione Trump, che riepiloghiamo:

  • il regime ‘de minimis’, che sembrava dover essere cancellato, rimane in vigore per le merci di tutte le origini;
  • l’entrata in vigore dei dazi addizionali del 25% sulle importazioni di merci di origine canadese e messicana è posticipata al 4 marzo, data in cui perderebbero anche il vantaggio ‘de minimis’;
  • le merci di origine Cina e Hong Kong mantengono la possibilità di beneficiare del regime ‘de minimis’, ma subiscono un dazio addizionale del 10% oltre al dazio ordinario.

I paesi colpiti dalle misure tariffarie della nuova amministrazione U.S. hanno annunciato o adottato contromisure.

Attraverso una nota della Presidente della Commisione Europea Von der Leyen, l’Unione Europea ha annunciato che risponderà alle misure tariffarie imposte con ‘contromisure ferme e proporzionate’, al fine di salvaguardare gli interessi economici dell’UE e tutelare i lavoratori, le imprese e i consumatori unionali. Il commissario europeo al commercio Sefcovic ha aggiunto che l’UE resta disponibile a un dialogo costruttivo con la controparte.

A partire dal 10 febbraio, la Cina ha istituito dazi aggiuntivi su alcune categorie di merci di origine U.S.: in aggiunta al dazio ordinario, i dazi addizionali colpiscono il carbone e il gas naturale liquefatto in misura del 10%; mentre su petrolio greggio, macchinari agricoli e alcuni prodotti dell’industria automobilistica il dazio aggiuntivo è pari al 15%.

4 febbraio 2025

Ti informiamo che a seguito di accordi politici avvenuti nella giornata di ieri, il Presidente Trump ha deciso di sospendere per un mese l’applicazione dei dazi per la merce proveniente dal Canada e Messico.

Rimane invariato quanto deciso nei confronti della Cina, i dazi addizionali entrano in vigore dalla data di oggi, martedì 4 febbraio 2025. Le nuove misure tariffarie si sommano alle aliquote già in vigore nei confronti della Cina.

Tuttavia, le merci in transito a partire dal 1° febbraio 2025, momento in cui è stato firmato l’ordine esecutivo, non saranno soggette ai dazi aggiuntivi.

La porta resta, comunque, ancora aperta sui dazi con la Cina, con cui il Presidente Trump parlerà nelle prossime ore. Per il momento, il governo cinese sta pensando di varare un pacchetto di misure che prendono di mira il carbone e il gas naturale liquefatto (Gnl) americano con aliquote addizionali del 15%, e una tariffa aggiuntiva del 10% su petrolio, attrezzature agricole e alcune automobili.

Probabilmente ci saranno evoluzioni già nei prossimi giorni. Continueremo a monitorare la situazione e ti informeremo su eventuali aggiornamenti.

3 febbraio 2025

Ti informiamo che a partire dal 4 febbraio 2025, gli Stati Uniti hanno deciso di imporre dazi addizionali sui prodotti importati dalla Cina, dal Messico e dal Canada.

L’amministrazione Trump nella sua azione esecutiva ha dichiarato un’emergenza economica nazionale, invocando l’International Emergency Economic Powers Act, noto come “IEEPA”, che autorizza il presidente a gestire unilateralmente le importazioni durante un’emergenza nazionale. Trump ha affermato che lo scopo dei dazi addizionali è limitare il flusso migratorio e l’entrata illegale di droga, in particolare Fentanyl, negli Stati Uniti. Tali misure possono però determinare sostanziali aumenti di prezzo per i consumatori americani.

Le tariffe addizionali saranno pari a 25% sulle importazioni dal Messico e dal Canada, ad eccezione di alcune categorie di idrocarburi dal Canada, sulle quali graverà un dazio addizionale pari a 10%; inoltre, sulle merci cinesi importate negli Stati Uniti è stata istituita una tariffa addizionale del 10%.

Inoltre, per le merci importate da Canada, Cina e Messico, cesserà di trovare applicazione l’esenzione de minimis, una disposizione che avvantaggia in particolar modo le transazioni e-commerce e che permette alle spedizioni fino a $800 di entrare negli Stati Uniti esentasse.

Gli Stati Uniti stanno valutando di estendere le misure daziarie anche verso altri paesi, tra cui alcune economie europee.

Canada, Messico e Cina stanno valutando di introdurre delle contromisure. Il premier canadese Justin Trudeau ha annunciato misure di ritorsione del 25% su beni statunitensi, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha promesso una reazione proporzionata e il ministero del Commercio cinese ha dichiarato che presenterà il caso contro gli Stati Uniti presso l’Organizzazione mondiale del commercio nonché l’adozione di contromisure corrispondenti.

I possibili effetti per gli operatori del commercio internazionale:

  • Aumento dei costi di approvvigionamento: L’introduzione o l’aumento dei dazi imposti sulle merci da e verso questi paesi potrebbe comportare un incremento dei costi per le aziende, che potrebbero riflettersi sui prezzi finali dei prodotti;
  • Tempi di consegna e logistica: Le nuove misure potrebbero influenzare i tempi di consegna, con possibili ritardi nei trasporti internazionali a causa dell’incertezza iniziale e degli effetti sull’operatività doganale;
  • Strategie di approvvigionamento: Le imprese potrebbero dover modificare le proprie catene di approvvigionamento, cercando di diversificare i fornitori o negoziare nuove condizioni per ridurre l’impatto dei dazi.

Siamo costantemente monitorando questi sviluppi per garantirti un adattamento rapido a qualsiasi cambiamento. Il nostro team è a tua disposizione per aiutarti a navigare queste modifiche.

Per qualsiasi domanda o necessità di chiarimenti, non esitare a contattarci.

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