5 novembre 2025
USA-Cina: l’impatto dei dazi addizionali negli Stati Uniti
L’incontro del 30 ottobre tra il Presidente USA Donald Trump e il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jimping ha permesso di raggiungere un’intesa su molteplici tematiche che influenzano il commercio internazionale.
L’impegno assunto dalla Cina prevede di esercitare un controllo sulle esportazioni di Fentanyl e altri prodotti chimici designati, vietando le spedizioni dirette verso gli USA ed imponendo restrizioni verso le altre destinazioni. Inoltre, si aggiungono la rimozione delle restrizioni di export control della Cina sulle esportazioni di terre rare e di prodotti che le contengono, l’eliminazione delle misure di ritorsione ai dazi imposti dagli Stati Uniti e la volontà del Governo cinese di aumentare le importazioni di prodotti agricoli statunitensi.
Dall’altro lato, gli Stati Uniti intendono ridurre le misure daziarie imposte negli scorsi mesi ai prodotti originari della Cina e mantenere le sospensioni attualmente in essere. L’impegno riguarda, tra gli altri, anche il rinvio dell’Expansion of End-User Controls to Cover Affiliates of Certain Listed Entities, che mira a rafforzare i controlli antielusivi di tipo soggettivo, oltre ad altre misure che sarebbero dovute entrare in vigore in risposta alla supremazia cinese in ambito navale e logistico.
A fronte dell’intesa raggiunta, il 4 novembre l’Amministrazione USA ha pubblicato due Executive Order che introducono importanti novità che entreranno in vigore dal 10 novembre 2025:
- Dazio addizionale reciproco: la sospensione dell’aliquota daziaria addizionale reciproca del 34% è confermata fino al 10 novembre 2026. Durante questo periodo verrà applicato il dazio addizionale reciproco del 10%;
- Dazio addizionale Fentanyl: l’aliquotaaddizionale per contrastare la produzione ed esportazione di Fentanyl dalla Cina, introdotto a febbraio 2025 con Executive Order 14195 e successivamente aumentato a marzo al 20%, viene ridotto al 10%.
Le altre misure rimangono applicabili in relazione alla voce doganale e all’origine del prodotto.
L’Amministrazione USA si riserva, comunque, la possibilità di rivedere la propria posizione nei prossimi mesi a seguito del monitoraggio dell’implementazione degli obiettivi concordati durante l’incontro del 30 ottobre ed eventualmente di apportare modifiche alle aliquote daziarie applicate.
Il Team Customs Consultancy continua a monitorare l’evoluzione dei dazi addizionali negli Stati Uniti e rimane a disposizione per chiarimenti.
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1 ottobre 2025
Con la Proclamation del 29 settembre 2025 l’Amministrazione USA ha imposto nuove misure daziarie sull’importazione negli Stati Uniti di mobili e articoli in legno, allo scopo di tutelare il mercato interno e salvaguardare le attività produttive locali del settore.
La nuova normativa prevede l’introduzione di un dazio addizionale ad valorem che distingue tre fattispecie:
- 10% sul legname di conifera, softwood timber and lumber;
- 25% sui mobili da sedersi in legno imbottiti, upholstered wooden products;
- 25% sui mobili per la cucina e per il bagno in legno, kitchen cabinets and vanities, e parti di tali prodotti.
Per ognuna di queste casistiche è stata pubblicata una lista di voci doganali della tariffa statunitense che identificano i prodotti soggetti a tali dazi addizionali. Vi rientrano, tra gli altri, il legno grezzo, le traversine e listelli di legno di conifera, alcuni tipi di mobili per sedersi e di mobili in legno per la cucina e per il bagno.
Gli articoli che rientrano in questa normativa sono esclusi dall’applicazione dei dazi addizionali reciproci e dalle misure introdotte dall’Executive Order 14323 di giugno 2025 sulle importazioni di prodotti originari del Brasile, oltre che dall’Executive Order 14329 di agosto 2025 sugli articoli originari dell’India.
Specifiche misure sono previste per i prodotti originari dell’Unione Europea e del Giappone che rientrano in questa normativa e che saranno soggetti ad un dazio massimo del 15%, in virtù degli accordi conclusi nelle scorse settimane con gli Stati Uniti d’America. Allo stesso modo, per i prodotti originari della Gran Bretagna il dazio non supererà l’aliquota del 10%.
L’applicazione delle nuove misure ha validità a partire dalle importazioni del 14 ottobre 2025, ma la Proclamation non prevede esclusioni per merce in transito o spedita prima della pubblicazione della misura.
È inoltre atteso un aumento delle aliquote a partire dal 1° gennaio 2026, che passeranno al 30% per i mobili per sedersi imbottiti e al 50% per i mobili per la cucina e per il bagno in legno.
A seguito dell’introduzione delle nuove misure si consiglia di analizzare il contenuto della Proclamation e la voce doganale attribuita ai prodotti spediti negli Stati Uniti, al fine di poter valutare la corretta imputazione delle misure daziarie in base alla normativa vigente. Si segnala, inoltre, l’importanza di disporre di documenti attestanti l’origine della merce e di apporre l’indicazione di origine sul prodotto, in modo da poter ridurre i tempi di attesa o blocchi in fase di importazione della merce negli Stati Uniti. L’Amministrazione USA ha, infatti, evidenziato i pericoli derivanti da pratiche di transshipping, ossia trasbordi con finalità di eludere la corretta applicazione delle misure daziarie. Diventa pertanto di primaria rilevanza l’indicazione di origine sul prodotto, per evitare dubbi da parte delle Autorità statunitensi sull’effettivo luogo di produzione dell’articolo oggetto di importazione.
Il Team Customs Consultancy continua a monitorare l’evoluzione dei dazi addizionali negli Stati Uniti e rimane a disposizione per chiarimenti.
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18 agosto 2025
Il 15 agosto è stato pubblicato un aggiornamento delle Guidance relative alla Section 232 dell’Autorità doganale US, il Customs and Border Protection (CBP) che prevede un ampliamento dei prodotti soggetti al dazio addizionale su alluminio, ferro e acciaio.
Con le Proclamation 10895 e 10896 del 10 febbraio 2025, l’Amministrazione US ha aggiornato le disposizioni relative ai dazi addizionali della Section 232, che colpiscono i prodotti di ferro, acciaio e alluminio, prevedendo un innalzamento dell’aliquota prevista e un primo ampliamento della lista di merci soggette a tali disposizioni. Entrambe le misure prevedono anche la possibilità per il Secretary of Commerce di aggiornare l’elenco degli articoli soggetti ai dazi addizionali su alluminio e acciaio.
In questo contesto normativo, è stata disposta un’integrazione con l’introduzione di oltre 400 nuove voci doganali soggette alla Section 232 e all’applicazione del dazio addizionale del 50% a far data dal 18 agosto 2025, senza esclusioni per la merce in transito.
Il nuovo elenco include diverse categorie di prodotti, tra cui porte, finestre in plastica, secchi in plastica, alcuni tipi di coltelli, morse, morsetti, guarnizioni per mobili, alcuni tipi di condizionatori e di macchine per il sollevamento, mobili per sedersi con struttura in metallo, alcune parti di mobili e di attrezzi per la ginnastica o l’atletica.
I prodotti si identificano in base alla voce doganale individuata dalla Harmonized Tariff degli Stati Uniti e sono soggetti al dazio addizionale del 50% solo sul contenuto di acciaio o alluminio, come già specificato per i prodotti soggetti alla Section 232 per il rame. Per consentire l’applicazione del dazio addizionale sul solo contenuto di acciaio, alluminio o rame, i valori e i quantitativi devono essere chiaramente identificabili nella documentazione commerciale che accompagna la spedizione. Sul valore del contenuto non in metallo saranno applicate le misure daziarie previste – dazio convenzionale e dazio reciproco, oltre ad altre da verificare caso per caso.
L’aliquota del 25% rimane applicabile per i prodotti rientranti nelle disposizioni della Section 232 originari del Regno Unito.
Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.
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4 agosto 2025
Con l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025 l’Amministrazione US ha introdotto i dazi addizionali reciproci allo scopo di riequilibrare il deficit negativo della bilancia commerciale statunitense. A tale decisione si sono susseguiti diversi colloqui con i rappresentanti dei principali paesi al fine di ridurre gli effetti di tale misura. Negli ultimi giorni di luglio, i risultati di tali negoziati si sono tradotti nella pubblicazione di tre Executive Order e una Proclamation che introducono importanti novità alle misure daziarie applicate dagli USA:
Dazi addizionali reciproci
A far data dal 7 agosto 2025, il dazio addizionale reciproco sarà applicato in base all’aliquota specifica per il paese di origine della merce, come disposto dall’Allegato I dell’Executive Order del 31 luglio 2025:
- Unione Europea: fissata l’aliquota unica al 15% che si applica come segue:
- Per i prodotti con dazio standard inferiore al 15%, verrà applicata un’aliquota unica del 15%;
- Per i prodotti con dazio standard superiore al 15%, verrà applicata l’aliquota prevista per il prodotto e l’aliquota del dazio reciproco sarà azzerata;
- Regno Unito: confermata l’aliquota del 10%;
- Brasile: specifiche misure per i prodotti originari di tale paese;
- Cina: nessuna variazione rispetto alle misure introdotte finora;
- Paesi non presenti nell’allegato I: applicazione aliquota del 10%.
La lista dei prodotti soggetti ai dazi addizionali reciproci non ha subito variazioni; è stata invece inserita una previsione per le merci in transito o messe a bordo nave prima del 7 agosto: queste merci saranno assoggettate alle misure previste in precedenza per i dazi addizionali reciproci, purché vengano importate negli USA prima del 5 ottobre 2025.
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione USA vi è anche quello di colpire eventuali tentativi di elusione delle misure imposte; è stata così introdotta un’aliquota del 40% che sostituirà il dazio addizionale reciproco qualora dovessero evidenziarsi situazioni di transshipment applicando dazi addizionali ridotti rispetto a quelli previsti per l’origine della merce.
Dazi addizionali per i prodotti originari del Canada
Gli articoli che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo USMCA sono soggetti ad un dazio addizionale del 35% invece del 25% precedentemente previsto. La nuova misura è applicabile su tutte le importazioni a partire dal 1° agosto.
Anche in questo caso è previsto un dazio addizionale maggiore qualora fosse rilevato un caso di transshipment, con l’applicazione di un’aliquota del 40% in sostituzione a quella prevista. A tal scopo, ogni sei mesi dovrà essere pubblicata una lista con i paesi e i prodotti coinvolti nella diversione dei traffici.
Section 232 e articoli di rame o derivati dal rame
Con una Proclamation del Presidente USA sono state ampliate anche al rame e ad articoli da esso derivati le misure previste per i prodotti della Section 232 (ferro, acciaio, alluminio).
A partire dal 1° agosto i prodotti in rame individuati in un apposito elenco sono soggetti ad un dazio addizionale del 50% solo sul contenuto di rame, purché sia chiaramente specificato nei documenti di spedizione secondo le indicazioni del Customs and Border Protection. Il valore non metal sarà invece soggetto alle aliquote di dazio previste in relazione alla voce doganale del prodotto e alla sua origine. Sono invece esclusi dai dazi addizionali su alluminio, ferro, accaio e rame i prodotti su cui si applicano i dazi addizionali previsti dalla Section 232 dell’automotive.
Duty Free-De Minimis Rule
L’Amministrazione US ha fortemente ridotto l’ambito di applicazione della De Minimis Rule prevista per importazioni di valore inferiore a 800 $, eliminando quasi completamente la possibilità di abbattimento dei dazi per spedizioni di modico valore. È introdotta una sospensione all’utilizzo della De Minimis Rule per tutte le provenienze e origini, ad eccezione delle spedizioni tramite Servizio Postale Internazionale. In quest’ultimo caso la De Minimis Rule rimane applicabile, salvo alcune fattispecie che prevedono l’imposizione di un dazio specifico o fisso determinato in base al paese di origine del prodotto.
Il Team Customs Consultancy continua a monitorare l’evoluzione dei dazi addizionali negli Stati Uniti e rimane a disposizione per chiarimenti.
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29 luglio 2025
A seguito dell’incontro in Scozia tra la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Layen e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il 27 luglio è stato raggiunto un accordo sui dazi addizionali reciproci US applicabili ai prodotti originari dell’Unione Europea.
Con l’accordo si stabilisce l’applicazione di una unica tariffa pari al 15% per la maggior parte delle esportazioni di origine unionale, che sarà applicata a molti settori, incluso quello dell’auto, dei semiconduttori e del settore farmaceutico; l’UE ha annunciato che si tratterà di una tariffa all-inclusive.
Durante l’incontro si è discusso anche dei prodotti strategici, per i quali sarà applicata una tariffa reciproca pari a 0%: si tratta di aeromobili e componenti, alcuni prodotti chimici, alcuni farmaci generici, apparecchiature a semiconduttori, determinati prodotti agricoli, risorse naturali e materie prime critiche. L’UE continuerà a lavorare per aggiungere altri prodotti all’elenco. Per quanto riguarda l’acciaio e l’alluminio, al momento, il dazio addizionale della Section 232 rimane al 50% ma entrambe le parti stanno lavorando ad un sistema di contingenti tariffari per ridurre gli effetti della sovraccapacità mondiale di tali materiali.
Infine, l’UE si impegnerà ad effettuare 600 miliardi di dollari di investimenti negli Stati Uniti e acquisterà energia per 750 miliardi di dollari sempre da US, allo scopo diversificare la fonte di rifornimento e contribuire alla sicurezza economica europea, sostituendo gradualmente i rifornimenti di energia da parte della Russia.
In attesa della pubblicazione di un regolamento che recepisca quanto stabilito in questo accordo, lo scorso 24 luglio è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1564, relativo alle misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli USA e determinati prodotti esportati dall’UE negli US. Tale regolamento si configura come una risposta dell’UE ai dazi supplementari reciproci applicati dagli US ai prodotti originari dell’Unione Europea e abroga tre precedenti regolamenti, il Reg. (UE) 2018/7254, il Reg. (UE) 2020/502 e il Reg. (UE) 2025/778, con i quali l’UE aveva previsto e man mano congelato contromisure ai dazi addizionali US. Ora, l’UE ha introdotto dazi supplementari con aliquote differenziate su molteplici categorie di beni originari degli US: questi sono previsti entrare in vigore per step, a partire dal 7 agosto 2025; tuttavia, visto l’accordo raggiunto con l’Amministrazione US, tali misure dovrebbero essere sospese nei prossimi giorni.
Il Team Customs Consultancy continua a monitorare l’evoluzione dei dazi addizionali negli Stati Uniti e rimane a disposizione per chiarimenti.
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11 luglio 2025
Il 7 luglio il Presidente Trump ha firmato un Executive Order con il quale viene posticipata la data di termine della sospensione delle misure daziarie reciproche più elevate previste per alcuni paesi, tra cui l’UE, portandola dal 9 luglio al 1 agosto. Alla luce di quanto stabilito, il dazio addizionale applicato per le importazioni da tutti i paesi terzi verso gli Stati Uniti rimane ancora per qualche settimana pari al 10%, anche per quei paesi per i quali erano inizialmente stati istituiti dazi reciproci più elevati con Executive Order 14257 del 2 aprile 2025.
Per le merci di origine cinese, la sospensione del dazio addizionale reciproco, disposta il 12 maggio a seguito di un accordo intercorso tra la delegazione cinese e quella US, rimane in vigore fino all’11 agosto: per queste merci, in virtù di un provvedimento specifico, continuerà ad essere applicato il dazio reciproco in misura del 10% fino all’11 agosto.
In aggiunta, l’Amministrazione US ha pubblicato un Fact Sheet nel quale vengono rivisti i dazi addizionali reciproci nei confronti di alcuni paesi già colpiti, con Executive Order 14257 del 2 aprile, da percentuali addizionali più elevate rispetto alla misura base del 10%. Per alcuni paesi terzi, come ad esempio Giappone e Malaysia, la percentuale è stata rivista al rialzo, mentre per altri – è il caso, ad esempio, di Tunisia, Bosnia-Erzegovina, Cambogia – le percentuali di dazio reciproco sono state abbassate. Allo stato attuale, i dazi addizionali reciproci così rivisti potrebbero essere applicati a partire dal 1 agosto, a meno che i negoziati tra le parti non consentano di giungere ad esiti diversi.
Il Team Customs Consultancy continua a monitorare l’evoluzione dei dazi addizionali negli Stati Uniti e rimane a disposizione per chiarimenti.
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5 giugno 2025
Il 3 giugno il Presidente Trump ha firmato una Proclamation con la quale viene raddoppiata l’aliquota relativa al dazio addizionale su ferro, acciaio e alluminio oggetto di importazione negli Stati Uniti, stabilita sulla base della Section 232. I prodotti del ferro, acciaio e dell’alluminio erano stati colpiti da una specifica tariffa addizionale del 25% nel mese di marzo; a far data dal 4 giugno, l’amministrazione US aumenta questa aliquota portandola al 50%. Non sono previste clausole in-transit, ovvero esclusioni in base alla data di partenza della merce: l’aliquota del 50% si applica a partire dalla mezzanotte del 4 giugno a tutti i beni immessi in consumo o estratti da un deposito per immissione in consumo in US.
La nuova aliquota addizionale colpisce i prodotti di ferro, acciaio e alluminio di tutte le origini, con l’eccezione dei prodotti originari del Regno Unito: l’accordo tariffario tra US e UK siglato lo scorso maggio prevede l’abbattimento dei dazi su queste categorie di prodotti, ma non è ancora entrato in vigore; pertanto, per il momento i prodotti dell’acciaio e dell’alluminio di origine UK continuano a scontare il dazio addizionale in misura del 25%. Rimane in essere l’esenzione dal dazio addizionale per gli articoli prodotti con l’impiego di alluminio fuso e liquefatto o di acciaio fuso e colato negli US, a condizione che il paese di origine sia chiaramente indicato in fattura.
Tutte le altre misure rimangono invariate rispetto alle Proclamation 10895 e 10896 di marzo 2025 e alle relative indicazioni operative diramate dal Customs Border Protection, perciò:
- i prodotti classificabili al capitolo 72 subiscono un incremento del dazio addizionale dal 25% al 50% sul valore totale importato;
- i capitoli 73 (acciaio) e 76 (alluminio) subiscono un incremento del dazio addizionale dal 25% al 50%; si riscontra la possibilità di dichiarare il dazio addizionale solo sul valore del contenuto in acciaio o alluminio, se noto e chiaramente identificabile in fattura;
- per i prodotti derivati del ferro, acciaio e alluminio classificati in HTS US diversi (non ai capitoli 73 e 76), il dazio del 50% è applicato al solo valore del contenuto in metallo;
- i prodotti soggetti a dazio addizionale sulle auto e parti di auto non sono anche assoggettati al dazio addizionale su ferro, acciaio e alluminio;
- in base a quanto stabilito dal Customs Border Protection (CBP, l’autorità doganale US), i prodotti derivati che contengono sia acciaio che alluminio sono assoggettati a dazio aggiuntivo sia sul valore del contenuto in alluminio, sia su quello del contenuto in acciaio.
Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.
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13 maggio 2025
In un comunicato congiunto rilasciato il 12 maggio da rappresentanti dei governi cinese e statunitense da Ginevra, US e Repubblica Popolare Cinese hanno dichiarato di volersi impegnare per ridurre l’impatto dei dazi addizionali applicati reciprocamente, in un’ottica di miglioramento delle relazioni economiche e commerciali tra i due partner.
Dal 14 maggio saranno intraprese le seguenti azioni:
- Gli Stati Uniti:
- sospenderanno parzialmente il dazio addizionale reciproco specifico per Cina, Macao e Hong Kong, inizialmente previsto al 34% in misura del 24% per novanta giorni, mantenendo l’applicabilità della rimanente quota del 10% in base a quanto previsto dall’Executive Order n. 14257 sui dazi addizionali reciproci;
- revocheranno le tariffe addizionali imposte con ordini esecutivi n. 14259 dell’8 aprile, che ha disposto il primo aumento dell’aliquota addizionale all’84% per Cina, Macao e Hong Kong e n. 14266 del 9 aprile, che ha previsto il secondo aumento dell’aliquota al 125%.
- La Cina:
- sospenderà il dazio addizionale applicabile alle merci di origine US, previsto in misura del 34% dall’announcement n. 4, per un parziale pari a 24%, per novanta giorni, mantenendo l’applicabilità della rimanente quota del 10%;revocherà le misure addizionali ulteriori adottate con announcement n. 5 e 6 del 2025 nei confronti degli US;
- adotterà le misure necessarie a sospendere o revocare le contromisure non tariffarie adottate a partire dal 2 aprile nei confronti degli US.
Dopo l’applicazione delle azioni indicate, la Cina e gli Stati Uniti stabiliranno un meccanismo di consultazioni continue in materia economica e commerciale. Il comunicato congiunto tra Cina e US segue di pochi giorni l’annuncio di Stati Uniti e Gran Bretagna di aver ottenuto un accordo commerciale favorevole per entrambe le parti. Tale accordo prevede l’accesso facilitato a prodotti agricoli, carne bovina ed etanolo di origine US sul mercato britannico. Per contro, i veicoli importati in US dal Regno Unito beneficeranno di un contingente per il quale è previsto un dazio addizionale del 10%, ridotto rispetto allo standard del 25%; sarà anche stipulato un accordo alternativo tra e due parti con riferimento alle misure daziarie adottate dagli US sui prodotti di acciaio e alluminio oggetto di import negli Stati Uniti.
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14 aprile 2025
Venerdì 11 aprile è stato pubblicato un memorandum con il quale l’Amministrazione US esenta dai dazi reciproci alcune categorie di prodotti collegate ai semiconduttori, già esclusi dall’applicazione del dazio reciproco dall’Executive Order del 2 aprile.
Le nuove esclusioni riguardano, tra gli altri, dispositivi elettronici quali smartphone e pc, parti ed elementi di questi, che si aggiungono a diodi, transistor, router precedentemente elencati all’annex II.
I dazi addizionali reciproci sui nuovi prodotti listati, già stati riscossi dal 5 all’11 aprile, possono essere rimborsati dall’autorità doganale US su specifica istanza dell’importatore.
Ieri, 13 aprile, l’amministrazione US ha annunciato che i semiconduttori e i prodotti esclusi dal dazio addizionale reciproco saranno probabilmente oggetto di specifiche misure addizionali volte a scoraggiarne la produzione all’estero e a riportarla in territorio US. I dispositivi elettronici, i relativi elementi e parti sono infatti oggetto di un’indagine commerciale ad hoc già in essere, che si concluderà probabilmente con l’adozione di misure daziarie simili a quelle già adottate per i prodotti dell’acciaio e dall’alluminio e per l’automotive.
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10 aprile 2025
Il Presidente Trump ha annunciato ieri, 9 aprile, una sospensione di novanta giorni nell’applicazione dei dazi reciproci specifici per paese. La sospensione ha inizio il 10 aprile e prevede comunque l’applicazione del dazio addizionale reciproco, nella misura base del 10%, in aggiunta a ogni altra misura tariffaria, alle merci originarie di tutti i paesi partner commerciali degli Stati Uniti, ad eccezione di Cina, Hong Kong, Macao.
Per i prodotti originari di Cina, Hong Kong e Macao è stato previsto un aumento dell’aliquota del dazio reciproco al 125% in luogo di quella precedentemente prevista dell’84%.
I prodotti importati negli Stati Uniti il 9 aprile, ad eccezione di quelli esclusi sulla base del transit time, rimangono soggetti al dazio reciproco specifico per paese, in vigore in quella data.
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09 aprile 2025 – Update
In risposta ai provvedimenti imposti dall’Amministrazione US, la Commissione Tariffaria del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese ha stabilito anch’essa l’aumento dell’aliquota dei dazi aggiuntivi all’importazione delle merci di origine US all’84%, in vigore dal 10 aprile.
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09 aprile 2025
Contromisure Cinesi ai dazi reciproci degli Stati Uniti e risposta degli US
A far data dal 10 aprile 2025, la Commissione Tariffaria del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese ha stabilito l’imposizione di dazi aggiuntivi all’importazione delle merci di origine US, in risposta ai dazi reciproci adottati dagli Stati Uniti nei confronti delle merci di origine cinese in importazione negli US i principali punti sono di seguito elencati:
- Applicazione di un dazio aggiuntivo pari a 34% sulle merci di origine U.S. in arrivo nella Repubblica Popolare Cinese, da intendersi applicabile in aggiunta rispetto alle misure daziarie attualmente applicabili;
- Le attuali riduzioni ed esenzioni daziarie rimangono in vigore, ma non sono previste esenzioni per il dazio aggiuntivo del 34% sulle merci in importazione dagli U.S.;
- Per i beni in transito, partiti da origine prima del 10 aprile 2025 e importati fino al 13 maggio 2025, è prevista un’esenzione dal dazio aggiuntivo del 34%.
In risposta alle contromisure cinesi, l’Amministrazione US ha prima annunciato, l’8 aprile in serata, e subito dopo disposto l’aumento dell’aliquota del dazio reciproco per le merci di origine cinese, dal 34% inizialmente previsto all’84%, con un incremento di cinquanta punti percentuali. Il nuovo dazio reciproco è in vigore dal 9 aprile.
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7 aprile 2025
Il 2 aprile è stato firmato dal presidente Trump l’Executive Order che istituisce i dazi reciproci all’importazione di merci negli US, con il fine dichiarato di ridurre lo squilibrio della bilancia commerciale tra Stati Uniti ed il resto del mondo.
A partire dal 5 aprile, per importazioni originarie da tutti i paesi partner commerciali degli USA, la norma stabilisce che sarà applicato un dazio addizionale reciproco pari al 10%; per alcuni paesi o gruppi di paesi listati nell’allegato I dell’Executive Order, tale dazio sarà più elevato e sarà applicato a partire dal 9 aprile. Tra il 5 e l’8 aprile, il dazio reciproco del 10% sarà comunque applicato a tutti i paesi. I partner commerciali colpiti da dazio reciproco più elevato sono l’Unione Europea con un’aliquota del 20%, la Cina con il 34%, il Giappone con il 24% e il Vietnam con il 46%. Il dazio addizionale viene applicato sulla base dell’origine non preferenziale (made-in) dei beni, non della provenienza degli stessi.
La merce caricata su navi o già in mare prima del 5 aprile è esclusa dall’applicazione del dazio reciproco addizionale del 10%, mentre la merce caricata su navi o già in mare tra il 5 e il 8 aprile sconterà il dazio reciproco addizionale del 10%, ma non il dazio reciproco più elevato previsto dall’allegato I.
Le merci colpite dalle nuove misure sono tutte quelle importate negli Stati Uniti, con alcune eccezioni espressamente previste nell’allegato II dell’Executive Order, di seguito si elencano le principali:
- prodotti e derivati del ferro/acciaio e dell’alluminio, già colpiti da dazio addizionale pari al 25% in base a quanto previsto dalla Section 232;
- veicoli e parti di veicoli, anch’essi soggetti a dazio aggiuntivo del 25% in base alle previsioni della Section 232;
- altre categorie di merci listate, tra cui si annoverano rame, chimici e farmaceutici, semiconduttori, legname e prodotti derivati del legno, alcuni minerali critici, prodotti energetici. Questi prodotti potrebbero essere soggetti a future misure specifiche da parte dell’amministrazione US;
- tutti i prodotti importati da paesi verso i quali sono in essere misure sanzionatorie: ad oggi Corea del Nord, Russia, Bielorussia, Cuba.
Il dazio reciproco si somma a ogni altra misura tariffaria dovuta all’importazione negli Stati Uniti. Per prodotti che includono componenti di origine US per un valore pari ad almeno il 20% del valore totale, la componente di origine US è esentata dal pagamento del dazio reciproco, che deve essere corrisposto solo sul contenuto non originario degli Stati Uniti.
Il regime ‘de minimis’, che prevede l’esenzione dal pagamento dei dazi per le merci di valore inferiore a 800 USD, rimane per ora in vigore, ma ne è prevista la dismissione a breve.
Le nuove misure introducono delle disposizioni specifiche per i prodotti originari del Messico e del Canada, in applicazione dell’accordo US-Canada-Messico (USMCA). Per quanto riguarda invece le merci di origine cinese, tali prodotti sono colpiti da più misure aggiuntive: oltre al dazio addizionale reciproco del 34% di nuova introduzione e al dazio standard, si aggiungono l’aliquota prevista dalla Section 3, pari a 25%, e il dazio del 20% introdotto a febbraio 2025 dall’amministrazione Trump.
Dal 3 aprile sono anche effettivi i dazi del 25% ad valorem all’importazione di:
- veicoli passeggeri (berline, veicoli utilitari e sportivi, crossover, minivan e furgoni cargo);
- autocarri leggeri.
Le parti di automobili (motori e parti di motore, trasmissioni e componenti trasmissione, componenti elettriche), invece, saranno soggette a dazio aggiuntivo del 25% a partire da un momento successivo, comunque non oltre il 3 maggio 2025. Anche in questo caso, il dazio è applicato in aggiunta ad ogni misura tariffaria già prevista per le importazioni di automobili e loro parti.
Per i veicoli di origine preferenziale in base all’accordo US-Canada-Messico (USMCA), le componenti di origine US sono escluse dal pagamento del dazio addizionale, previa autorizzazione dell’autorità competente; il contenuto di origine diversa da US è soggetto invece alla misura aggiuntiva del 25%.
L’Unione Europea ha risposto alle nuove misure daziarie attraverso le dichiarazioni della Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, sottolineando i potenziali effetti negativi che queste avranno sui cittadini e contemporaneamente rendendosi disponibile a negoziati con gli Stati Uniti. A riprova di questo, il 1° aprile è entrata in vigore, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/664, la sospensione delle misure daziarie previste per alcuni prodotti di origine US: la Commissione Europea ne ha posticipato l’entrata in vigore al 14 aprile, concedendo quindici giorni di tempo al dialogo con l’Amministrazione degli Stati Uniti in materia di politiche commerciali.
Mai come in questo periodo è importante pianificare con cura gli aspetti doganali del commercio internazionale, con particolare attenzione alla definizione della classificazione doganale e all’origine non preferenziale (made in) dei prodotti. Si tratta infatti di aspetti di primaria importanza nell’applicazione delle nuove misure introdotte.
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26 marzo 2025
Il 12 marzo 2025 sono entrati in vigore i dazi addizionali sulle importazioni negli Stati Uniti d’America di prodotti dell’alluminio, ferro, acciaio e prodotti che contengono tali materiali. Si tratta di una modifica della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962, che disciplina l’importazione dei prodotti dell’alluminio e dell’acciaio negli USA.
Con le Proclamation 10895 e 10896, l’aliquota del dazio addizionale ad valorem è stata modificata per i prodotti dell’alluminio – dal precedente 10% all’attuale 25% – e sono state contestualmente ampliate le liste di prodotti coinvolti sia per l’alluminio che per il ferro e l’acciaio. È possibile raggruppare i prodotti coinvolti in due macrocategorie, in base alla voce doganale secondo la tariffa U.S. del prodotto importato:
- PRODOTTI DELL’ALLUMINIO, FERRO O ACCIAIO: si tratta di prodotti primari dei capitoli 72 ferro e acciaio, 76 per l’alluminio e alcuni prodotti dei capitoli 73 relativi ai lavori di ferro o acciaio. Il dazio addizionale del 25% per questi prodotti si applica sull’intero valore del prodotto importato;
- PRODOTTI DERIVATI: prodotti ottenuti da alluminio, ferro o acciaio; all’interno di questo gruppo si distinguono, in base alle prime due cifre della voce doganale del prodotto, due sottocategorie:
- CAPITOLI 73, 76 E ALCUNI PRODOTTI DEL CAPITOLO 87 SULLE PARTI DI VEICOLI: soggetti a dazio addizionale del 25% sul valore complessivo del prodotto importato;
- ALTRI PRODOTTI DERIVATI: prodotti elencati, classificati in capitoli diversi da quelli sopra elencati, che contengono al loro interno delle componenti di alluminio, ferro, acciaio. Per questi prodotti il dazio addizionale del 25% si calcola solamente sul contenuto di alluminio, ferro o acciaio presente.
Ognuna delle categorie sopra riportate prevede un elenco specifico di voci doganali, che stabilisce quali prodotti rientrano nel campo di applicazione della normativa. Al fine di verificare se i prodotti oggetto della spedizione sono soggetti ai dazi addizionali sui prodotti dell’alluminio, ferro e acciaio, il primo step riguarda la verifica della voce doganale da utilizzare per l’importazione negli US, che potrebbe essere diversa da quella utilizzata in esportazione dall’Unione Europea. Successivamente si procede alla verifica delle liste di prodotti soggetti ai dazi addizionali, così da evidenziare se rientrano nel campo di applicazione della normativa e in quale fattispecie.
Nel caso in cui una voce doganale sia soggetta a misure addizionali previste da norme U.S. diverse da quella relativa ai dazi su acciaio, ferro e alluminio, tali misure si sommano al dazio addizionale del 25% previsto dalle Proclamation 10895 e 10896.
Il team WeCustoms resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.
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11 marzo 2025
L’amministrazione americana ha adottato in questi giorni le misure applicative per l’entrata in vigore dei dazi addizionali su acciaio, ferro e alluminio e la pubblicazione di due informative Cargo Systems Messaging Service (CSMS). Sono state inoltre introdotte delle modifiche alle precedenti misure sui dazi addizionali nei confronti di Messico e Canada.
Di seguito le principali novità:
- MESSICO e CANADA: a partire dal 6 marzo i prodotti originari di uno dei due paesi, se rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo di libero scambio United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), non sono soggetti al dazio addizionale del 25% introdotto il 4 marzo; tale misura si applica fino al 2 aprile e non riguarda l’importazione di petrolio, gas naturale o altri prodotti energetici originari del Canada, per cui è prevista l’applicazione di un dazio addizionale del 10%;
- ALLUMINIO, FERRO, ACCIAIO: a partire dal 12 marzo si applica il dazio addizionale del 25% sui prodotti del ferro, dell’acciaio e dell’alluminio, qualsiasi sia l’origine tranne per i prodotti di origine USA, anche in presenza di accordi di libero scambio. Il dazio addizionale si applica anche ad alcuni prodotti ottenuti o contenenti alluminio, ferro o acciaio, specificatamente individuati dalla normativa.
Il presidente Trump ha inoltre annunciato che è prevista l’introduzione di tariffe “reciproche” sulle importazioni negli Stati Uniti a partire dal 2 aprile 2025.
Il team Customs Consultancy continua a tenere monitorata la situazione e resta a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione.
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4 marzo 2025
Con la pubblicazione di due informative denominate Cargo Systems Messaging Service (CSMS) di lunedì 3 marzo, il U.S. Customs and Border Protection comunica l’effettiva entrata in vigore delle misure imposte nei confronti di Messico e Canada. È stato pubblicato inoltre un aggiornamento relativo ai dazi addizionali applicabili ai prodotti originari della Cina e di Hong Kong.
A far data dal 4 marzo 2025 le importazioni negli Stati Uniti prevedono:
- MESSICO: dazio addizionale del 25% sulle importazioni di prodotti originari del Messico;
- CANADA: dazio addizionale del 25% sulle importazioni di prodotti originari del Canada. Per l’importazione di prodotti del petrolio, gas naturale o altri prodotti energetici è prevista l’applicazione di un dazio addizionale del 10%;
- CINA e HONG KONG: dazio addizionale del 20% sulle importazioni di prodotti originari di Cina e Hong Kong, in sostituzione dell’aliquota del 10% applicata dal 4 febbraio scorso.
Sono tuttavia previste specifiche esclusioni per prodotti destinati a donazioni, scopi umanitari e materiale d’informazione.
Resta confermata la possibilità di applicare l’esenzione de minimis per le spedizioni fino a $800, misura che avvantaggia in particolar modo le transazioni e-commerce o postali e che permette di applicare l’esenzione daziaria all’importazione negli USA.
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24 febbraio 2025
Il 18 febbraio sono stati pubblicati nel Federal Register due Proclamation – nr. 10895 e 10896 – che forniscono dettagli riguardanti l’applicazione dei dazi addizionali pari a 25% su acciaio e alluminio. In particolare, nei due documenti:
- si ribadisce che l’applicazione del dazio aggiuntivo sarà effettuata, a partire dal 12/03/25, su tutti i prodotti derivati da alluminio e acciaio o contenenti parti in alluminio o acciaio, a prescindere dall’origine, con la sola eccezione dei prodotti in alluminio e acciaio ottenuti da alluminio o acciaio di origine U.S. – in questo caso l’esenzione prevede l’obbligo della prova a carico dell’importatore;
- si sottolinea che il dazio addizionale pari a 25% su acciaio e alluminio è da ritenere applicabile in aggiunta al dazio standard ma anche a eventuali misure antidumping o dazi compensativi previsti su alcuni codici HTSUS;
- si revocano le misure prese dalla precedente amministrazione e aventi lo scopo di ridurre l’impatto dei dazi addizionali già in vigore per alluminio, acciaio e prodotti da essi ottenuti, di origine argentina, australiana, brasiliana, canadese, messicana, U.E., U.K., giapponese, sud coreana;
- si elencano gli HS codes interessati dai provvedimenti, in base alla Tariffa Doganale U.S.: gli elenchi includono non solo alluminio, acciaio e prodotti da essi ottenuti, ma anche alcune categorie merceologiche che possono includere parti in alluminio o acciaio; per questa seconda categoria, il dazio aggiuntivo sarà applicato alle sole parti in alluminio e acciaio dei prodotti stessi.
Il team Customs Consultancy resta a vostra completa disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
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12 febbraio 2025
Il presidente Trump ha firmato due distinti ordini esecutivi che istituiscono dazi addizionali del 25% su tutto l’acciaio e l’alluminio importati negli Stati Uniti, a prescindere dal paese di origine, in base alla formula ‘no exceptions, no exemptions’.
La precedente amministrazione Trump aveva già imposto dazi aggiuntivi su acciaio e alluminio, ma nel corso del tempo alcuni prodotti e alcune origini avevano beneficiato di esenzioni. A far data dal 12 marzo 2025, i dazi aggiuntivi graveranno di nuovo su tutte le importazioni di acciaio e alluminio; sono revocati gli accordi con Argentina, Australia, Brasile, Canada, UE, Giappone, Messico, Corea del Sud, Ucraina, Regno Unito.
Le categorie doganali interessate dalle misure impositive su acciaio e alluminio, in base alla Tariffa Doganale U.S., sono le seguenti:
- Per l’acciaio: da 7206 10 a 7216 50, da 7216 99 a 7301 10, 7302 10, da 7302 40 a 7302 90, da 7304 10 a 7306 90;
- Per l’alluminio: 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7616 9951 60 e 7616 9951 70.
Le misure saranno estese a ricomprendere altri derivati dell’alluminio e dell’acciaio, con la sola eccezione dei prodotti ottenuti in un paese estero ma con l’impiego di acciaio e alluminio di origine statunitense.
I dazi aggiuntivi su acciaio e alluminio si aggiungono ad altre misure già adottate dall’amministrazione Trump, che riepiloghiamo:
- il regime ‘de minimis’, che sembrava dover essere cancellato, rimane in vigore per le merci di tutte le origini;
- l’entrata in vigore dei dazi addizionali del 25% sulle importazioni di merci di origine canadese e messicana è posticipata al 4 marzo, data in cui perderebbero anche il vantaggio ‘de minimis’;
- le merci di origine Cina e Hong Kong mantengono la possibilità di beneficiare del regime ‘de minimis’, ma subiscono un dazio addizionale del 10% oltre al dazio ordinario.
I paesi colpiti dalle misure tariffarie della nuova amministrazione U.S. hanno annunciato o adottato contromisure.
Attraverso una nota della Presidente della Commisione Europea Von der Leyen, l’Unione Europea ha annunciato che risponderà alle misure tariffarie imposte con ‘contromisure ferme e proporzionate’, al fine di salvaguardare gli interessi economici dell’UE e tutelare i lavoratori, le imprese e i consumatori unionali. Il commissario europeo al commercio Sefcovic ha aggiunto che l’UE resta disponibile a un dialogo costruttivo con la controparte.
A partire dal 10 febbraio, la Cina ha istituito dazi aggiuntivi su alcune categorie di merci di origine U.S.: in aggiunta al dazio ordinario, i dazi addizionali colpiscono il carbone e il gas naturale liquefatto in misura del 10%; mentre su petrolio greggio, macchinari agricoli e alcuni prodotti dell’industria automobilistica il dazio aggiuntivo è pari al 15%.
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4 febbraio 2025
Ti informiamo che a seguito di accordi politici avvenuti nella giornata di ieri, il Presidente Trump ha deciso di sospendere per un mese l’applicazione dei dazi per la merce proveniente dal Canada e Messico.
Rimane invariato quanto deciso nei confronti della Cina, i dazi addizionali entrano in vigore dalla data di oggi, martedì 4 febbraio 2025. Le nuove misure tariffarie si sommano alle aliquote già in vigore nei confronti della Cina.
Tuttavia, le merci in transito a partire dal 1° febbraio 2025, momento in cui è stato firmato l’ordine esecutivo, non saranno soggette ai dazi aggiuntivi.
La porta resta, comunque, ancora aperta sui dazi con la Cina, con cui il Presidente Trump parlerà nelle prossime ore. Per il momento, il governo cinese sta pensando di varare un pacchetto di misure che prendono di mira il carbone e il gas naturale liquefatto (Gnl) americano con aliquote addizionali del 15%, e una tariffa aggiuntiva del 10% su petrolio, attrezzature agricole e alcune automobili.
Probabilmente ci saranno evoluzioni già nei prossimi giorni. Continueremo a monitorare la situazione e ti informeremo su eventuali aggiornamenti.
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3 febbraio 2025
Ti informiamo che a partire dal 4 febbraio 2025, gli Stati Uniti hanno deciso di imporre dazi addizionali sui prodotti importati dalla Cina, dal Messico e dal Canada.
L’amministrazione Trump nella sua azione esecutiva ha dichiarato un’emergenza economica nazionale, invocando l’International Emergency Economic Powers Act, noto come “IEEPA”, che autorizza il presidente a gestire unilateralmente le importazioni durante un’emergenza nazionale. Trump ha affermato che lo scopo dei dazi addizionali è limitare il flusso migratorio e l’entrata illegale di droga, in particolare Fentanyl, negli Stati Uniti. Tali misure possono però determinare sostanziali aumenti di prezzo per i consumatori americani.
Le tariffe addizionali saranno pari a 25% sulle importazioni dal Messico e dal Canada, ad eccezione di alcune categorie di idrocarburi dal Canada, sulle quali graverà un dazio addizionale pari a 10%; inoltre, sulle merci cinesi importate negli Stati Uniti è stata istituita una tariffa addizionale del 10%.
Inoltre, per le merci importate da Canada, Cina e Messico, cesserà di trovare applicazione l’esenzione de minimis, una disposizione che avvantaggia in particolar modo le transazioni e-commerce e che permette alle spedizioni fino a $800 di entrare negli Stati Uniti esentasse.
Gli Stati Uniti stanno valutando di estendere le misure daziarie anche verso altri paesi, tra cui alcune economie europee.
Canada, Messico e Cina stanno valutando di introdurre delle contromisure. Il premier canadese Justin Trudeau ha annunciato misure di ritorsione del 25% su beni statunitensi, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha promesso una reazione proporzionata e il ministero del Commercio cinese ha dichiarato che presenterà il caso contro gli Stati Uniti presso l’Organizzazione mondiale del commercio nonché l’adozione di contromisure corrispondenti.
I possibili effetti per gli operatori del commercio internazionale:
- Aumento dei costi di approvvigionamento: L’introduzione o l’aumento dei dazi imposti sulle merci da e verso questi paesi potrebbe comportare un incremento dei costi per le aziende, che potrebbero riflettersi sui prezzi finali dei prodotti;
- Tempi di consegna e logistica: Le nuove misure potrebbero influenzare i tempi di consegna, con possibili ritardi nei trasporti internazionali a causa dell’incertezza iniziale e degli effetti sull’operatività doganale;
- Strategie di approvvigionamento: Le imprese potrebbero dover modificare le proprie catene di approvvigionamento, cercando di diversificare i fornitori o negoziare nuove condizioni per ridurre l’impatto dei dazi.
Siamo costantemente monitorando questi sviluppi per garantirti un adattamento rapido a qualsiasi cambiamento. Il nostro team è a tua disposizione per aiutarti a navigare queste modifiche.
Per qualsiasi domanda o necessità di chiarimenti, non esitare a contattarci.
Il team WeCustoms