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Origine Preferenziale: le novità introdotte dal Reg. (UE) 2026/1183

14 Luglio 2026

La gestione dell’origine preferenziale delle merci e degli adempimenti previsti dai regolamenti dell’UE è stata sottoposta ad un riesame complessivo da parte della Commissione Europea. L’obiettivo di tale riesame è quello di uniformare l’attuazione delle norme sull’origine preferenziale tra i vari stati membri e introdurre un sistema centrale di certificati elettronici che viene definito ‘e-PoC’. La modernizzazione delle procedure doganali e la loro circolazione tramite strumenti digitali faciliteranno sia gli scambi di informazioni tra gli operatori, che le relazioni con le autorità dei paesi accordisti in materia di origine preferenziale.

Di seguito le principali novità introdotte dal Reg. (UE) 2026/1183, che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447:

– Dichiarazione del fornitore: il Regolamento prevede una ridefinizione dei concetti di ‘fornitore’, ‘acquirente’ e ‘carattere originario delle merci’, prevedendo una semplificazione delle dichiarazioni dei fornitori precedentemente utilizzate e riassumendole in un unico format: si tratta del nuovo allegato 22-15, che traduce la dichiarazione cartacea in un dataset di dati in forma di tabella, così da consentire, in prospettiva, la digitalizzazione delle informazioni. La dichiarazione potrà continuare ad essere rilasciata per spedizioni multiple; per facilitare le procedure di audit, diventa però obbligatorio indicare l’Autorità doganale responsabile della verifica della dichiarazione. In caso di dubbi, non sarà più necessario chiedere il rilascio di un certificato INF4 ma sarà attivata una richiesta di assistenza tra autorità doganali competenti territorialmente per il luogo di stabilimento dell’acquirente e del fornitore.

– Sistema Esportatore Registrato REX e soglia 6000 Eur: le nuove disposizioni prevedono che, negli accordi di libero scambio dove non è specificata la soglia oltre la quale è necessario essere esportatori registrati, il valore limite da considerare è pari a 6000 Eur. Sotto tale soglia non sarà obbligatorio ottenere la registrazione REX.

Diversamente, i soggetti esportatori dell’UE titolari di registrazione REX sono sempre tenuti ad indicare tale riferimento nei documenti di origine per spedizioni verso paesi accordisti che prevedono la registrazione REX come prova di origine, a prescindere dal valore.

Con il nuovo regolamento viene esplicitata l’intenzione di procedere al controllo delle registrazioni REX, anche già in essere, e delle attestazioni rilasciate dagli esportatori, al fine di valutarne la conformità rispetto alle disposizioni normative.

–  Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG): l’applicazione delle preferenze unilaterali concesse dall’Unione Europea ai prodotti originari di paesi in via di sviluppo è stata anch’essa sottoposta ad aggiornamenti: di particolare rilevanza il fatto che l’attestazione di origine preferenziale potrà essere riportata sui documenti commerciali in inglese, francese o spagnolo, come in precedenza, ma non sarà più obbligatorio indicare la regola di lavorazione applicata.

È confermato l’obbligo dell’importatore di verificare la correttezza formale delle attestazioni REX dei fornitori, anche consultando il database pubblico della Commissione UE.

Sistema elettronico dell’UE e-PoC: le verifiche circa la validità dei documenti relativi all’origine e delle dichiarazioni del fornitore verranno in futuro gestite tramite sistema elettronico centralizzato, attraverso un portale unico europeo completamente digitale. È prevista inoltre un’interconnessione con il sistema EU CSW-CERTEX, lo sportello unico dell’Unione Europea per lo scambio dei certificati di origine. Al fine di estendere le potenzialità di questo strumento, è prevista la possibilità di accedervi anche alle autorità di paesi terzi, con le quali l’UE abbia un accordo di libero scambio, per la verifica dei certificati di circolazione EUR.1. In questa prospettiva gli scambi con i paesi della Convenzione Pan Euro Mediterranea vedranno l’applicazione, ove previsto, del sistema e-PoC per lo scambio dei certificati di circolazione EUR1 rilasciati elettronicamente e per la verifica della veridicità delle informazioni inserite.

Il Regolamento UE 2026/1183 introduce un nuovo assetto per la gestione delle dichiarazioni dei fornitori e della documentazione relativa all’origine preferenziale, con l’obiettivo di modernizzare i flussi e digitalizzare certificati, prove di origine e gli scambi di informazioni tra le autorità.

Pur essendo entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 3 giugno 2026, l’applicazione delle principali novità del regolamento è globalmente posticipata a dicembre 2027, con alcune distinzioni: gli articoli relativi alla dichiarazione del fornitore si applicheranno da giugno 2028, mentre gli articoli relativi all’implementazione del sistema e-PoC negli scambi con l’area Pan Euro Mediterranea tra il 2030 e il 2033.

Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

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