Il 1° febbraio 2025 entra in vigore l’accordo interinale sugli scambi tra l’UE e la Repubblica del Cile, che sostituisce integralmente il previgente accordo di associazione esistente dal 2003.
Anche il Cile (come già Canada, Giappone, Singapore, Vietnam, Gran Bretagna e Nuova Zelanda) aderisce ad un accordo di nuova generazione, che copre un’ampia sfera di ambiti di interesse: beni, investimenti, proprietà intellettuale, ambiente, diritti dei lavoratori.
Relativamente al commercio di beni, il nuovo accordo contiene alcune novità sia in merito alle regole di origine preferenziale, sia sulle prove dell’origine.
Le regole di origine sono state semplificate per molti prodotti, introducendo ad esempio percentuali meno restrittive del valore massimo dei materiali non originari che possono essere impiegati nella lavorazione senza compromettere l’origine preferenziale.
Anche le prove di origine sono ora facilitate. Sarà infatti ammessa solo l’autocertificazione, prevista in due modalità:
a) attestazione di origine, valida per un anno dalla data del rilascio e relativa a un’unica spedizione o per più spedizioni di prodotti identici;
oppure
b) conoscenza dell’importatore, basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario e conforme alle indicazioni dell’accordo per l’acquisizione dell’origine preferenziale.
Con avviso del 15 gennaio scorso, l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni agli esportatori nazionali, chiarendo che i certificati EUR1 e le dichiarazioni su fattura complete di codice dell’Esportatore Autorizzato non saranno più ammessi a partire dal 1° febbraio prossimo.
Saranno sostituiti, infatti, dal numero REX dell’Esportatore Registrato per spedizioni di valore superiore a 6000€.
Ricordiamo che gli operatori già in possesso di codice REX potranno utilizzarlo anche per le esportazioni verso il Cile, previa verifica delle regole di origine dei prodotti in esportazione.
Il team Customs Consultancy resta a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione.