Nel mese di agosto è stato approvato con Atto del Governo nr. 166 il nuovo Testo Unico Doganale, che passa ora al Parlamento per la discussione, modifica e approvazione a legge. Sarà composto da soli 122 articoli e sostituirà i 352 articoli in materia doganale attualmente sparsi in vari provvedimenti, si affiancherà al Codice Doganale dell’Unione prevedendo disposizioni a corollario dello stesso. L’approvazione di questo testo segna il superamento del D.P.R. nr. 43 del 23 gennaio 1973, il Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia doganale, ovvero il T.U.L.D. Analoga sorte toccherà al Testo unico accise (T.U.A.) con l’introduzione di alcune modifiche soprattutto in materia di reati e relative sanzioni.
Gli obiettivi che si pone la riforma sono molteplici, tra questi segnaliamo:
- Il superamento del concetto e della definizione di ‘territorio doganale’, non più limitato al territorio nazionale ma con la naturale estensione a quello di tutti i Paesi Membri (art. 2);
- La ridefinizione dei diritti doganali di confine includendo, oltre ai dazi, le accise (salvo alcune eccezioni), l’I.V.A. e tutte le imposte di consumo dovute all’atto dell’importazione (art. 27);
- La Definizione di Rappresentanza in dogana, riprendendo il contenuto dell’art. 18 del CDU che distingue la rappresentanza diretta e indiretta. Viene inoltre stabilito l’obbligo di ottenere autorizzazione dall’Ufficio delle Dogane per l’utilizzo della rappresentanza diretta;
- L’abolizione della controversia doganale con l’introduzione del ‘contraddittorio endo procedimentale’, con il diritto di presentare memorie difensive entro 30 giorni dall’avvenuta notifica del verbale di contestazione (P.V.C., processo verbale di contestazione) (art. 34);
- La completa telematizzazione delle procedure doganali e il potenziamento dei controlli e delle verifiche doganali (art. 39);
- La revisione dell’istituto giuridico della ‘revisione dell’accertamento’, che diventerà ‘revisione della dichiarazione’, estendibile non solo agli elementi classici (quantità, qualità, valore e origine) ma anche a quegli aspetti non tributari come, ad esempio, la mancata indicazione di un’autorizzazione (art. 42);
- La ridefinizione delle fattispecie riferite al contrabbando, a seconda che sia per ‘omessa dichiarazione’ oppure ‘per dichiarazione infedele’, intervenendo in ogni caso con la confisca dei beni o del valore equivalente in denaro (art. 78 e seguenti);
- L’eliminazione dell’art. 303 del T.U.L.D., da tempo considerato troppo severo, in quanto prevede sanzioni sproporzionate rispetto ai diritti erroneamente dichiarati. La riforma riduce le sanzioni amministrative, che saranno comprese tra l’80 e il 150% dei diritti di confine, allineando l’Italia agli altri paesi dell’UE (art. 96).
Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.