Con l’inizio del 2025 sono state introdotte importanti novità per gli operatori dell’area PanEuroMediterranea, che avranno la possibilità di accedere alle facilitazioni derivanti dalle modifiche ai protocolli di origine della Convenzione PEM. Si tratta di un nuovo sistema di regole che consente una sempre maggiore integrazione delle economie dell’area.
Il percorso di aggiornamento della Convenzione PanEuroMediterranea intrapreso negli ultimi anni ha permesso l’adozione di misure transitorie, coinvolgendo tuttavia solo parte dei 25 paesi aderenti. Pur presentando dei limiti, questo è stato un primo passo verso un meccanismo sempre più flessibile, sia in termini di regole e di prove di origine, che per la gestione delle tolleranze ammesse.
In continuità con il processo di ammodernamento, il Comitato misto della Convenzione PanEuroMediterranea ha disposto con Decisione 1/2023 la modifica del protocollo di origine della Convenzione PEM. Il documento è stato pubblicato il 19 febbraio 2024 con serie L 2024/390 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2025.
Le novità riguardano in particolare:
- l’adozione di norme di origine più flessibili rispetto alla Convenzione PEM del 2013;
- maggiori margini di tolleranza per l’utilizzo di materiali non originari;
- l’eliminazione del certificato di origine EUR-MED;
- facilitazioni per l’ottenimento di restituzioni daziarie, il cosiddetto drawback;
- la possibilità di applicare il cumulo dell’origine completo per alcune tipologie di articoli.
Il passaggio dalla precedente Convenzione del 2013 a quella attuale non sarà tuttavia immediato; saranno infatti necessari alcuni passaggi: l’aggiornamento degli accordi bilaterali e la ratifica della Convenzione PEM Riveduta da parte dei 25 paesi aderenti.
In attesa che tutti i paesi contraenti aderiscano al nuovo protocollo è stata adottata la Decisione 2/2024, pubblicata con serie L 2025/17 del 9 gennaio 2025, in modo da garantire la possibilità di applicare il cumulo diagonale dell’origine; con tale norma è istituito un periodo transitorio che rimarrà in essere per tutto il 2025, consentendo ai paesi che la ratificano di ritenere validi sia i protocolli di origine della Convenzione PEM del 2013, che quelli della Convenzione Riveduta del 2025. Tale possibilità implica un obbligo di tracciamento dell’utilizzo delle regole del PEM 2025, imponendo il vincolo di indicare sulle prove di origine la dicitura REVISED RULES.
La Decisione prevede pertanto la cosiddetta permeabilità dell’origine, ossia la possibilità per prodotti, che già rispettano i criteri della Convenzione PEM 2013, di essere considerati originari anche in base alle indicazioni della nuova Convenzione PEM Riveduta. La permeabilità permetterà di evitare limitazioni all’applicazione del cumulo dell’origine negli scambi in cui sono coinvolti prodotti originari di paesi che non hanno ancora aggiornato gli accordi bilaterali alle nuove disposizioni.
Al fine di facilitare le possibilità di applicazione del cumulo diagonale è stato predisposto un aggiornamento della Tabella Matrix, pubblicato il 30 dicembre 2024 con Comunicazione C/2024/7561. La matrice evidenzia l’avanzamento dell’adozione delle regole della Convenzione PEM Riveduta e delle disposizioni transitorie, distinguendo per i vari paesi aderenti tre status diversi:
C – accordi che applicano solo la Convenzione PEM 2013;
R – accordi che applicano solo la Convenzione PEM Riveduta, ma non ancora le misure transitorie;
CR – accordi che applicano le regole della Convenzione PEM Riveduta e la Decisione 2/2024, che rende applicabili per tutto il 2025 anche i protocolli di origine del PEM 2013; questi paesi sfruttano pienamente la permeabilità tra i due sistemi.
La Tabella Matrix verrà aggiornata nel corso dell’anno in relazione all’avanzamento delle procedure di ratifica dei singoli paesi aderenti. L’Agenzia delle Dogane ha inoltre comunicato due recenti aggiornamenti relativi alla ratifica di Bosnia, Serbia e Ucraina, in attesa che tali informazioni vengano inserite nella tabella.
Tra le novità della Convenzione PEM Riveduta si segnala infine l’adozione della Decisione 1/2024, pubblicata con serie L 2025/16 del 9 gennaio 2025, che prevede la possibilità per le parti contraenti di emettere e presentare prove di origine in formato elettronico con l’obiettivo di semplificare e dematerializzare la documentazione. L’adesione alla possibilità di emettere certificati elettronici sarà progressiva e ne verrà data comunicazione periodica tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il quadro normativo delineato è complesso e richiede un costante monitoraggio da parte degli operatori del commercio internazionale; allo stesso tempo offre numerose opportunità, per cogliere le quali è necessaria un’attività di pianificazione che valuti vantaggi e rischi connessi.
Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per chiarimenti.