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Correttivi alla riforma doganale nazionale

23 Giugno 2025

Lo scorso ottobre 2024 sono entrate in vigore le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione Europeo (DNC), adottate con Il Decreto Legislativo n. 141/2024. Fin dalla sua applicazione, questa norma ha suscitato dibattito tra gli operatori di settore e le associazioni di categoria, successivamente sfociato nella definizione di alcuni correttivi. E’ dello scorso 12 giugno la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 81/2025, che apporta alcune modifiche di rilievo all’impianto sanzionatorio della normativa doganale nazionale e, nello specifico, degli articoli 88, 96, 112 e 118 del D. Lgs. n. 141/2024.

1. Circostanze aggravanti del reato di contrabbando

      La normativa doganale nazionale introdotta con le DNC prevede l’obbligo per l’Agenzia delle Dogane di trasmettere la notizia di reato alla Procura europea EPPO nel caso in cui l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti ed evasi sia superiore a 10.000€. Questa soglia ha destato preoccupazione fin da subito, soprattutto in relazione alla facilità con cui potrebbe essere superato tale importo in relazione all’IVA all’importazione.

      Pertanto, il legislatore ha ritenuto opportuno modificare l’articolo 96 alzando la soglia di rilevanza penale delle violazioni doganali a 100.000€ per i diritti di confine diversi dal dazio, tra cui soprattutto l’IVA all’importazione, lasciando invariata la soglia di 10.000€ per i dazi. Al di sotto di tali soglie, l’illecito resta di tipo amministrativo, al di sopra di tali soglie, si prefigura il reato di contrabbando che viene punito secondo lo schema di seguito indicato, con soglie modificate come da art. 88:

      • Contrabbando punibile con la sola multa:
        • da 10.001€ a 50.000€ di dazi doganali;
        • da 100.001€ a 200.000€ di IVA all’importazione.
      • Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione fino a tre anni:
        • da 50.001€ a 100.000€ di dazi doganali;
        • da 200.001€ a 500.000€ di IVA all’importazione.
      • Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione da tre a cinque anni:
        • da 100.001€ di dazi doganali;
        • da 500.001€ di IVA all’importazione.

      2. Sanzioni amministrative per il contrabbando

      All’art. 96, comma 1 si introducono le nuove soglie di rilevanza penale come visto in precedenza, distinguendo la soglia di 10.000€ per i dazi e portando la soglia per tutti gli altri diritti di confine, tra cui l’IVA all’importazione, a 100.000€. Prima del correttivo, la soglia era di 10.000€ per i diritti di confine senza distinzione tra dazio e altro tipo di tributo.

      Il decreto correttivo precisa, inoltre, che non si procede a confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione viene effettuata su istanza di parte del dichiarante, purché l’istanza sia presentata prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di un procedimento penale.

      3. Estinzione del reato: causa di non punibilità

      All’articolo 112 D. Lgs. N. 141/2024 viene introdotta una causa di non punibilità per il contrabbando punito con la sola multa: l’operatore può evitare la sanzione penale ed estinguere il reato, se non vi sono le aggravanti previste dall’art. 88, attraverso il pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni con ravvedimento operoso, purché la violazione non sia stata già constatata e comunque prima dell’avvio di accertamenti amministrativi o procedimenti penali.

      4. Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate

      In relazione al tema della confisca, il decreto correttivo rende più chiaro l’ambito di applicazione di questo istituto. A tal proposito, con le modifiche introdotte all’articolo 118 D. Lgs. N. 141/2024 vengono stabilite due condizioni necessarie che devono presentarsi per consentire il riscatto delle merci confiscate:

      • il riscatto non può avvenire nei casi in cui la confisca sia stata disposta dall’autorità giudiziaria;
      • il riscatto non è ammesso quando si tratta di beni la cui fabbricazione, detenzione, possesso o commercializzazione è vietata per legge (come ad esempio armi, stupefacenti o prodotti contraffatti).

      Con questo decreto correttivo è stata in definitiva ridotta l’incidenza dei casi in cui, oltre alla sanzione amministrativa, si configura il reato di contrabbando. Ai fini della compliance delle operazioni doganali è opportuno attivare delle procedure interne di gestione, così da poter ridurre le conseguenze derivanti da possibili errori o informazioni incomplete. Le operazioni doganali raccolgono infatti una molteplicità di dati, dalla voce doganale all’origine, fino al valore in dogana: tutti elementi che incidono sui diritti liquidati nella dichiarazione doganale. E’ opportuno quindi valutare attentamente le informazioni fornite, l’incidenza di eventuali misure antidumping, eventuali elementi del valore da considerare (come royalties o altri diritti d’autore) per poter agire in conformità alle disposizioni normative e dichiarare correttamente il valore in dogana delle merci.

      Il team Customs Consultancy rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

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