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Clausola “no Russia” e clausola “no Belarus”

27 Agosto 2024

Con l’adozione del dodicesimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, nel mese di dicembre 2023, è stata introdotta una nuova misura con scopo antielusivo, la clausola ‘no Russia’, successivamente modificata e integrata con il quattordicesimo pacchetto, in vigore dal 25 giugno 2024. In modo analogo, l’ultimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Bielorussia, in vigore dal 1° luglio 2024, prevede la misura nota come ‘clausola ‘no Belarus’. 

Per quanto riguarda la Russia, gli articoli 12 octies e 12 octies bis del Regolamento (UE) 833/2014 prevedono l’obbligo per l’esportatore unionale di vietare per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per uso in Russia, all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo delle seguenti categorie di merci: beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale, carboturbi e additivi per carburanti, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali; prodotti comuni ad alta priorità, come ad esempio circuiti elettronici, parti elettriche di macchine o apparecchi, convertitori statici. 

L’obbligo di prevedere una clausola ‘no Russia’ nei contratti conclusi tra esportatori unionali e soggetti stabiliti in paesi terzi è entrato in vigore il 20 marzo 2024; tuttavia, l’obbligo non si applica ai contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023, fino al 1 gennaio 2025 o fino a scadenza del contratto stesso, se antecedente. Inoltre, la clausola ‘no Russia’ non riguarda i contratti conclusi con soggetti stabiliti in paesi partner dell’UE: ad oggi USA, Canada, Australia, Giappone, UK, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Islanda. 

Gli esportatori devono attivarsi in modo da prevedere nell’accordo rimedi adeguati in caso di violazione dell’obbligo contrattuale di cui sopra. In aggiunta, se la controparte del paese terzo viola tali vincoli contrattuali, agli esportatori dell’Unione è fatto obbligo di informare l’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.  

Nel quattordicesimo pacchetto di sanzioni è stato inserito anche l’obbligo di prevedere contrattualmente il divieto di utilizzare diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali e altre informazioni in relazione ai prodotti comuni ad alta priorità destinati all’esportazione diretta o indiretta in Russia o per uso in Russia, a partire dal 26 dicembre 2024.  

Introdotto dall’art. 8 octies del Regolamento (UE) 765/2006, l’obbligo di prevedere contrattualmente una clausola ‘no Belarus’ ricalca la misura già in vigore nei confronti della Russia, stabilendo che gli esportatori unionali delle stesse categorie di merci sopra elencate debbano vietarne la riesportazione in Bielorussia e per uso in Bielorussia nei contratti conclusi con soggetti di paesi terzi, con l’eccezione delle esportazioni verso i paesi partner dell’UE.  

L’obbligo non si applica ai contratti conclusi prima del 1° luglio 2024, fino a scadenza del contratto stesso. In modo analogo a quanto già disposto per la Russia, devono essere previsti rimedi adeguati in caso di violazione della norma e sugli operatori unionali grava l’obbligo di informare l’autorità competente non appena vengano a conoscenza di violazioni commesse.  

Sia il quattordicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia che il nuovo pacchetto nei confronti della Bielorussia danno disposizioni agli esportatori unionali di beni comuni ad alta priorità affinché adottino misure appropriate a valutare i rischi di esportazione e riesportazione in Russia e Bielorussia di questi stessi beni e mettano in atto procedure e controlli volti ad attenuare questi rischi. 

La lista completa degli articoli è consultabile nei Regolamenti di riferimento: Reg. (UE) 833/2014 e 2024/1745 (quattordicesimo pacchetto) per la Russia, Reg. (UE) 765/2006 e 2024/1865 per la Bielorussia. Inoltre, la Commissione Europea ha diffuso delle FAQ nelle quali è contenuto un esempio di clausola ‘no Russia’ utilizzabile da parte degli esportatori unionali e che può servire da traccia anche nella predisposizione della clausola ‘no Belarus’; pur non avendo forza normativa, il testo predisposto nelle FAQ è uno strumento molto utile per gli operatori che devono ottemperare alla norma unionale. 

Il team Customs Consultancy resta a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione. 

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