Il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere dell’Unione Europea, previsto entrare in vigore nella versione definitiva a gennaio 2026, è stato modificato con Reg. UE 2025/2083 del 17 ottobre 2025, così da facilitarne l’applicazione a seguito delle evidenze raccolte durante la fase transitoria.
Introdotto con il Reg. UE 2023/956 pubblicato il 16 maggio 2023, il meccanismo CBAM rappresenta un elemento fondamentale della strategia UE di riduzione delle emissioni di carbonio, che intervengono durante la produzione estera di prodotti importati nel territorio dell’Unione Europea. L’obiettivo è quello di istituire per i prodotti importati un meccanismo di scambio di quote di emissioni di CO2, certificati CBAM, che gli importatori saranno tenuti ad acquisire per le emissioni derivanti da produzioni in territori non UE.
Dal 1° gennaio 2026 solamente i soggetti Dichiaranti CBAM Autorizzati potranno infatti importare prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, previo acquisto di quote di emissione di CO2, chiamate Certificati CBAM.
Con l’ultima modifica alla normativa sono state tuttavia introdotte novità rilevanti:
- Esenzione de minimis: se le importazioni di prodotti CBAM durante l’intero anno civile non superano cumulativamente la soglia unica fissata a 50 tonnellate di massa netta, l’importatore non è soggetto agli obblighi del regolamento. Se durante l’anno l’importatore supera tale soglia, tutte le importazioni effettuate durante quell’anno saranno soggette agli obblighi previsti dal regolamento e dovrà presentare domanda di autorizzazione al Dichiarante CBAM Autorizzato. L’esenzione non è applicabile alle importazioni di energia elettrica o idrogeno;
- Certificati CBAM: La vendita dei certificati ai dichiaranti CBAM autorizzati tramite la piattaforma centrale comune verrà attivata dal 1° Febbraio 2027 anzichè da inizio 2026, come previsto in precedenza;
- Dichiarazione CBAM annuale: il dichiarante CBAM Autorizzato è tenuto a presentare entro il 30 settembre, non più il 31 maggio, la dichiarazione CBAM che riepiloga, a consuntivo, i quantitativi e le emissioni di CO2 delle merci CBAM importate nell’anno precedente, oltre ai certificati CBAM da restituire e, se del caso, copia della relazione di verifica del verificatore accreditato.
Il Regolamento di modifica introduce inoltre alcuni dettagli sui requisiti per diventare Dichiarante CBAM Autorizzando specificando la possibilità per i soggetti titolari di autorizzazione AEO Operatore Economico Autorizzato di indicarlo nella domanda.
Si segnala infine che non vi sono modifiche alla lista di prodotti soggetti al meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere, salvo per quanto riguarda le argille caoliniche identificate dalla voce doganale 2507 0080. Le argille caoliniche se non calcinate sono state infatti escluse dall’ambito di applicazione del regolamento CBAM.
Il periodo transitorio con obbligo di presentazione dei report trimestrali rimane in vigore fino a fine 2025 con invio dell’ultimo report previsto entro il 31 gennaio 2026 per le importazioni effettuate da ottobre a dicembre di quest’anno.
Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.