Il 18 marzo 2025 è stato pubblicato il Reg. UE 2025/486 recante modalità di applicazione del Regolamento UE 2023/956 relativo al Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), lo strumento che l’Unione Europea ha messo in atto per colpire le importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio provenienti da paesi terzi.
Dal 28 marzo 2025 gli importatori e i dichiaranti doganali indiretti potranno presentare la richiesta per l’ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, che a partire dal 1° gennaio 2026 sarà l’unico soggetto abilitato a garantire veridicità e accuratezza dei valori sulle emissioni.
La piattaforma per presentare l’istanza è la stessa del registro CBAM, che dovrà contenere:
- le generalità del soggetto richiedente, che deve essere stabilito in uno Stato dell’Unione Europea;
- il codice EORI;
- la principale attività economica esercitata nell’Unione;
- una certificazione, resa dall’autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito, attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;
- un’autocertificazione attestante l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
- una stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci;
- se del caso, nome e recapiti delle persone per conto delle quali il richiedente agisce.
Alcuni di questi requisiti riprendono le condizioni per l’ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO), autorizzazione che certifica la compliance doganale e fiscale, nonché l’affidabilità e sicurezza degli operatori economici.
Fino al 15 giugno 2025, dal momento della ricezione della domanda, l’autorità competente dispone di 180 giorni per decidere se rilasciare lo status di dichiarante CBAM; dopo tale data, il termine si riduce a 120 giorni.
In caso di parere negativo, il richiedente può presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni, trascorsi i quali la decisione di rigetto diventa definitiva.
In caso di esito positivo, l’autorità concede lo status di dichiarante CBAM con efficacia a partire dalla data stessa di registrazione.
Sempre in questi giorni la Commissione UE ha presentato una bozza di modifica del Reg. UE 2023/956 sul Meccanismo di Aggiustamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), che coinvolge soprattutto due tematiche:
- slittamento dell’entrata in vigore della fase definitiva del meccanismo CBAM a febbraio 2027;
- restringimento dell’ambito di applicazione degli adempimenti previsti ai soli soggetti che importano quantitativi di prodotti CBAM superiori alle 50 tonnellate nette l’anno. Gli operatori esenti non dovranno richiedere autorizzazione come dichiarante CBAM né presentare le dichiarazioni annuali; saranno comunque tenuti a monitorare i quantitativi annuali importati.
Il team WeCustoms resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.