Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato un nuovo pacchetto di misure restrittive nei confronti di Russia e Bielorussia allo scopo di limitare le capacità del complesso militare e industriale russo nell’aggressione in Ucraina. Il quadro normativo di riferimento è dato da:
- Il Regolamento (UE) 2025/2033 che modifica il Regolamento (UE) 833/2014 in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- Il Regolamento (UE) 2025/2037 che modifica il Regolamento (UE) 269/2014 relativo ad azioni che compromettono l’integrità territoriale e l’indipendenza dell’Ucraina;
- I Regolamenti (UE) 2025/2041 e 2025/2039 che modificano il regolamento (CE) 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione del supporto della Bielorussia all’aggressione della Russia in Ucraina.
Le nuove misure introdotte si pongono l’obiettivo di aumentare la pressione sui due paesi al fine di giungere ad un accordo per una pace giusta e duratura in Ucraina. Oltre al settore industriale e militare, le nuove sanzioni mirano a colpire i comportamenti elusivi, il settore bancario, la fornitura di servizi, le cripto-attività e le fonti di entrata derivanti dalla vendita ed esportazione di prodotti petroliferi e di gas naturale liquefatto.
Le principali novità riguardano:
- Misure soggettive: l’introduzione di 69 persone fisiche e 45 soggetti giuridici nell’elenco dei soggetti destinatari di misure di congelamento fondi e divieto di messa a disposizione di risorse economiche, coinvolgendo anche soggetti di Cina, Hong Kong, Emirati Arabi, India e Tailandia. Le nuove misure ampliano anche l’elenco dei soggetti su cui vige un divieto di messa a disposizione di beni dual use e quasi dual use, perché ritenute responsabili di attività che favoriscono lo sviluppo del complesso militare russo;
- Esportazione: ampliamento dei divieti all’esportazione, vendita e fornitura di prodotti che potrebbero contribuire allo sviluppo dell’economia russa tra cui si possono citare materie prime minerali, fosfati, grafite naturale, granito e prodotti da essi ottenuti, mole e attrezzi simili per levigare, apparecchi e articoli per usi chimici o per altri usi tecnici di ceramica, tubi e pneumatici di gomma. Vi sono inoltre nuove restrizioni all’esportazione, vendita e al transito anche per prodotti che potrebbero favorire lo sviluppo del settore della difesa russo come, telemetri, acetati ed eteri di cellulosa, ossidi di antimonio, tantalio, niobio, gallio e altri metalli o lavori di tali metalli.
Talune restrizioni prevedono specifiche clausole di esenzione per spedizioni entro il 25 gennaio 2026 o il 25 aprile dello stesso anno, a seconda della tipologia di prodotto, per l’esecuzione di contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del 19° Pacchetto;
- Gas Naturale Liquefatto: introduzione del divieto di importazione, trasferimento, acquisto di gas naturale liquefatto originario o esportato dalla Russia con la previsione di un’esenzione applicabile fino a gennaio 2027 per contratti conclusi prima di una specifica data e solo in presenza di specifiche condizioni. Nuove misure sono state introdotte per limitare le possibilità di elusione dei divieti di acquisto di prodotti petroliferi russi;
- Zone Economiche Speciali, Preferenziali o di Innovazione: il pacchetto sanzionatorio introduce il divieto di acquisire o aumentare la partecipazione di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo residente in alcune zone economiche speciali russe listate nell’allegato del regolamento. Vige inoltre un divieto di fornitura beni o servizi a tali zone o per uso in tali zone, che coinvolge anche i beni e servizi ricevuti da tali zone economiche speciali;
- Fornitura di servizi: i servizi legati alla messa a punto e sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale, servizi di calcolo ad alte prestazioni, servizi spaziali commerciali legati alla navigazione satellitare e osservazione della terra, oltre ai servizi connessi ad attività turistiche sono stati aggiunti alla lista di servizi la cui fornitura risulta vietata al governo russo o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;
- Misure finanziarie: viene esteso l’ambito di applicazione del divieto di effettuare transazioni bancarie con alcune entità bancarie listate ed è stato inserito un nuovo divieto di effettuare operazioni riguardanti specifiche cripto-attività individuate dal regolamento. Dal 25 gennaio 2026 sarà inoltre implementato il divieto di utilizzo di funzionalità di messaggistica finanziaria russa da parte di soggetti dell’Unione Europea che operano al di fuori della Russia;
Il pacchetto sanzionatorio prevede inoltre l’ampliamento della lista di navi ritenute parte della flotta ombra russa con l’inserimento di 117 nuove navi soggette a divieto di accesso ai porti dell’Unione Europea e ai servizi connessi a tali attività da soggetti dell’Unione Europea. Nuove restrizioni sono introdotte anche per i servizi di locazione di navi o aeromobili operati direttamente o indirettamente dal governo russo o da una persona giuridica, entità organismo stabilito in Russia e per la circolazione di personale diplomatico o consolare della Russia, che sarà tenuto ad informare gli stati membri prima dell’ingresso nel loro territorio, oltre alla possibilità degli stati dell’Unione Europea di introdurre un obbligo di autorizzazione per il viaggio di tali soggetti e del personale di servizio delle missioni diplomatiche della Russia.
Le nuove misure restrittive introdotte nei confronti della Bielorussia ricalcano in gran parte le previsioni del 19° pacchetto sanzionatorio nei confronti della Russia: vi si ritrovano infatti l’ampliamento delle liste di prodotti soggetti a divieto di esportazione e transito, l’introduzione di nuove persone fisiche e giuridiche nell’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento dei fondi e divieti di vendita o fornitura, oltre all’ampliamento dei divieti sui servizi di natura finanziaria allo scopo di colpire il rafforzamento militare della Bielorussia ed il supporto alla Russia nell’aggressione in Ucraina.
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