Il primo maggio 2026 entra in vigore in via provvisoria l’Accordo interinale tra l’Unione Europea e gli stati del Mercosur: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.
L’Accordo è stato raggiunto a dicembre 2024 e il Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libera agli Stati Membri per la firma degli accordi lo scorso gennaio 2026. Il Parlamento europeo, nel frattempo, ha chiesto un parere alla Corte di Giustizia sulla compatibilità del trattato con il diritto UE, ma questo non ha causato un blocco all’entrata in vigore provvisoria dell’Accordo.
Dopo 20 anni di negoziati diventa operativa un’area di libero scambio che coinvolge oltre 700 milioni di persone e permetterà di abbattere in modo graduale il 90% dei dazi previsti per lo scambio di merci.
Attualmente l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur commerciano un valore annuale di beni che si attesta intorno ai 111 miliardi di euro e di servizi per oltre i 42 miliardi.
Le principali categorie di beni esportati dall’UE nell’area Mercosur sono rappresentate da macchinari e prodotti farmaceutici, mentre in importazione essenzialmente da prodotti agricoli e minerari.
I punti di rilievo previsti nell’Accordo sono:
- Maggiore facilità di accesso ai mercati per garantire le catene di approvvigionamento;
- Riduzione daziaria per le merci originarie dell’UE e dei paesi Mercosur;
- Investimenti facilitati nelle due aree;
- Focus sulla sostenibilità negli scambi delle materie prime critiche.
Per quanto riguarda l’imposizione daziaria per le merci scambiate tra UE e Mercosur, è prevista una progressiva riduzione delle percentuali applicate sulla base delle regole di origine preferenziale presenti nell’Allegato 3B.
Sono state stabilite, inoltre, regole di origine specifiche per talune tipologie di prodotti che rientrano nei capitoli 84, 85 e 90 della tariffa doganale relative principalmente a macchinari, apparecchi elettrici e strumenti di misurazione e controllo.
Per molti prodotti agricoli, tra i quali possiamo segnalare la carne bovina, il pollame, lo zucchero e il riso, saranno concessi dei contingenti all’importazione in UE e una riduzione graduale delle aliquote dazio applicate per salvaguardare i produttori europei.
Ai fini dell’attestazione dell’origine preferenziale della merce, l’allegato 3-C dell’Accordo indica il testo della dichiarazione, che può essere riportato su fattura o su altro documento commerciale che accompagna i beni oggetto della spedizione.
Per gli esportatori europei, con spedizioni di importo superiore a 6000 euro, l’origine preferenziale si attesta aggiungendo il numero di registrazione REX alla dichiarazione.
Per gli esportatori dell’area Mercosur, oltre alla dichiarazione di origine, è prevista la possibilità per un periodo transitorio di 3 anni, prorogabile di altri 2 anni, di emettere un certificato di origine, che andrà validato su specifico modello dagli enti autorizzati dai vari Paesi del Mercosur. Il documento potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.
Per dichiarare in modo corretto l’origine preferenziale dei beni spediti diventa, quindi, di fondamentale importanza la verifica delle regole di lavorazione indicate nell’Accordo, così da verificare se i prodotti sono di origine preferenziale e consentire alla controparte di beneficiare delle riduzioni daziarie previste.
Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.