News

Import UE: novità sul contingente tariffario dell’Acciaio

2 Settembre 2026

02 settembre 2026

Import UE: definizione delle prove del paese di fusione e colata dei prodotti siderurgici e nuovi obblighi per gli importatori

Con il Regolamento (UE) 2026/1963 del 28 agosto 2026, l’UE ha stabilito quali prove documentali gli importatori unionali devono presentare per poter importare prodotti siderurgici soggetti alle previsioni del Regolamento (UE) 2026/1384 del 17 giugno 2026, con il quale l’UE aveva adottato un quadro per fronteggiare la sovracapacità globale del settore dell’acciaio e la crisi del mercato interno dell’Unione.

Attraverso questo regolamento la Commissione UE introduce un’importante novità per gli importatori: l’obbligo di indicare il paese di fusione e colata, mediante la presentazione di prove documentali, dei prodotti siderurgici interessati oggetto di importazione a partire dal 1° ottobre 2026. La mancata indicazione del paese di fusione e colata attraverso prove verificabili comporterà l’impossibilità di procedere con l’importazione.

Secondo quanto riportato dalla Commissione, per ‘paese di fusione e colata’ si intende il luogo originario dove il ferro o l’acciaio grezzo sono inizialmente prodotti in forma liquida e successivamente colati nel loro primo stato solido dopo la fusione, compresa la rifusione dei rottami.

Il Reg. (UE) 2026/1963 stabilisce come prova documentale da presentare alle autorità doganali il Mill Test Certificate nel quale siano chiaramente indicati il paese di fusione e colata e il numero di colata dell’acciaio.

Qualora nel Mill Test Certificate non siano riportate queste due informazioni, le autorità doganali possono considerare come complementari al Mill Test Certificate, a condizione che contengano le due informazioni richieste, i seguenti documenti:

– fatture;

– bolle di consegna;

– certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti;

– dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;

– documenti di contabilità analitica e di produzione;

– documenti doganali del paese esportatore;

– corrispondenza commerciale;

– descrizioni di prodotto.

Infine, se il Mill Test Certificate non può essere fornito, le stesse prove documentali sopra indicate possono essere valutate dalle autorità doganali come prove a sé stanti, a condizione che contengano le informazioni relative al paese di fusione e colata e il numero di colata e comunque solo fino al 30 settembre 2027.

Si consiglia di sensibilizzare i fornitori affinché predispongano e forniscano, assieme alla merce, i Mill Test Certificate, che in questa fase sono la prova principale per la determinazione del paese di fusione e colata.

Il Team Customs Consultancy continua a monitorare la tematica e, in attesa di istruzioni operative da parte delle autorità doganali, rimane a disposizione per chiarimenti e supporto consulenziale.

26 giugno 2026

Import UE: novità sul contingente tariffario dell’Acciaio

Con il Regolamento (UE) 2026/1384 del 17 giugno 2026, l’UE ha rivisto completamente l’impianto normativo a tutela del settore siderurgico dei paesi dell’Unione Europea. Già nel 2019 erano state adottate misure di salvaguardia di alcune categorie di prodotti dell’acciaio, che vengono ora ampliate e superate da questo nuovo regolamento.

Il settore siderurgico, strategico per la sicurezza economica dell’UE, appare in profonda crisi a causa della sovracapacità globale, trainata anche da politiche distorsive del mercato intraprese in paesi terzi e dai tentativi di elusione delle misure di tutela del settore siderurgico unionale già in essere. Inoltre, negli ultimi tempi, il mercato unionale ha subito la sempre più forte pressione delle importazioni che non trovano sbocco in mercati dove misure restrittive sono già state adottate, come negli Stati Uniti .

Come conseguenza, il settore siderurgico dell’UE appare sempre più debole: la perdita di capacità produttiva, il tasso di utilizzo degli impianti pari a 67% e la perdita di posti di lavoro sono indicativi della crisi in essere già da diversi anni.

Nel rispetto degli obblighi che l’UE ha nell’ambito del sistema commerciale multilaterale presidiato dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, il Reg. (UE) 2026/1384 istituisce un quadro più ampio e completo di misure a difesa dell’industria siderurgica unionale, che si traduce in:

  •  aggiornamento dei contingenti tariffari all’importazione per un’ampia lista di prodotti siderurgici classificabili ai capitoli 72 e 73 della Tariffa Doganale UE, per un volume totale complessivo pari a 18 345 922 tonnellate. I contingenti, ripartiti per categoria di prodotto e voce doganale, sono attivi a partire dal 1°luglio 2026 e si applicano su base annua, dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo. I contingenti sono gestiti su base trimestrale: per il primo anno di applicazione, eventuali volumi inutilizzati vengono riportati al trimestre successivo, entro l’anno di applicazione; dal secondo anno, sarà la Commissione a decidere se riportare eventuali residui al trimestre successivo, per ciascuna categoria di prodotti, con apposito regolamento;
  •  applicazione del dazio pari al 50% ad valorem, quando il contingente stesso risulta esaurito. In precedenza l’aliquota daziaria per superamento contingente sui prodotti dell’acciaio era pari al 25%;
  • obbligo per gli importatori, a partire dal 1° ottobre 2026, di fornire prove relative al “paese di fusione e colata”, ovvero il paese dove l’acciaio o il ferro grezzo sono stati inizialmente prodotti in forma liquida e successivamente colati al loro primo stato solido. La Commissione dovrà adottare, entro il 30 agosto 2026, apposito atto di esecuzione per stabilire quali siano le prove richieste.

Gli unici prodotti esclusi dall’ambito di applicazione del Reg. (UE) 2026/1384 per quanto riguarda l’applicazione del contingente sono quelli originari da Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Il regolamento prevede che il contingente venga applicato anche ai prodotti originari di paesi con cui l’Unione Europea ha concluso accordi di libero scambio, è però prevista la possibilità per la Commissione di adottare atti esecutivi per l’applicazione di misure di salvaguardia bilaterali, ovvero per escludere dall’applicazione del sistema dei contingenti prodotti siderurgici originari da paesi con i quali l’UE abbia concluso accordi di libero scambio. Inoltre, viene data delega alla Commissione affinché attivi un punto di contatto online per gli operatori economici del settore.

Con l’entrata in vigore di queste misure, è fondamentale per le aziende non farsi trovare impreparate e pianificare la propria operatività: in ottica di compliance doganale, è consigliabile effettuare una puntuale classificazione delle merci importate, per capire se rientrano o meno nell’ambito di applicazione del regolamento; inoltre, è importante tenere monitorato lo stato del contingente applicabile e sapere che, in caso questo si esaurisca, il dazio applicabile sarà del 50%. Infine, il consiglio è di prevedere contrattualmente con i propri fornitori l’obbligo di fornire prova del paese di fusione e colata, fin da subito, per arrivare preparati alla data di applicazione della misura.

Il team Consultancy rimane a disposizione per approfondimenti specifici e per valutazioni “su misura”.

Una newsletter
come il nostro servizio:

personalizzata!

Bessegato & C. S.r.l.

Sede Legale:
Via Feltrina Sud, 95 – 31044
Biadene di Montebelluna (TV)
CF: 00257020263
P.IVA: IT00257020263
REA TV 192138 – R.I. TV 5667
Cap.Soc. €100.000 i.v.

Seguici su