Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il nuovo pacchetto di misure restrittive neiconfronti di Russia e Bielorussia, il ventesimo dall’inizio dello scoppio dell’aggressione nei confronti dell’Ucraina ed in vigore dallo scorso 24 aprile 2026. Il quadro normativo di riferimento è composto da:
- Il Regolamento (UE) 2026/506 che modifica il Regolamento (UE) 833/2014 in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- Il Regolamento (UE) 2026/511 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/509 che modificano e attuano il Regolamento (UE) 269/2014 relativo ad azioni che compromettono l’integrità territoriale e l’indipendenza dell’Ucraina;
- Il Regolamento (UE) 2026/513 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/505 che rispettivamente modificano il regolamento (CE) 765/2006,concernente misure restrittive in considerazione del supporto della Bielorussia all’aggressione della Russia in Ucraina.
Le nuove misure introdotte si pongono l’obiettivo di contrastare il rafforzamento tecnologico, militare ed industriale della Russia ponendo ulteriori restrizioni all’esportazione di taluni beni provenienti o originari dell’Unione Europea. Si aggiungono anche nuove limitazioni all’importazione di beni che possano generare importanti introiti economici per la Russia e restrizioni al transito di nuovi prodotti e tecnologie ritenuti particolarmente sensibili e a potenziale rischio di elusione.
Le principali novità riguardano:
– Misure soggettive: viene esteso l’elenco di persone fisiche, giuridiche, entità ed organismi considerati sostenitori dello sviluppo militare e tecnologico russo, inserendo nuovi nominativi destinatari di restrizioni. Tra questi vi sono anche soggetti di Turchia, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Kazakhstan, Cina e Hong Kong.
– Esportazione: viene estesa la lista di prodotti la cui esportazione, vendita o trasferimento dall’Unione Europea risulta vietata. Tra questi beni possiamo citare vetreria da laboratorio, alcuni lubrificanti ed additivi, nonché materiale energetico in quanto considerati prodotti rilevanti in ambito militare e di difesa. Vengono anche previste restrizioni all’esportazione di certi prodotti chimici, gomma ed articoli di gomma vulcanizzata, articoli in acciaio, utensili per la produzione di metalli e trattori industriali perché rilevanti in ambito industriale.
Talune restrizioni prevedono specifiche clausole di esenzione fino al 25 luglio 2026 per contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del 20° Pacchetto. Sono previste particolari deroghe per i beni classificati a determinate voci, se rientrano in alcune casistiche specifiche.
– Importazione: viene esteso l’elenco dei prodotti la cui importazione non è consentita in quanto generano introiti utili all’industria russa. Tra questi beni possiamo citare metalli, determinati prodotti chimici, articoli di gomma vulcanizzate e pelli da pellicceria conciata. Anche in questo caso sono previste delle esenzioni contrattuali per contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del pacchetto e applicabili fino al 25 luglio 2026 o 27 gennaio 2027 a seconda della classificazione doganale del prodotto.
– Diamanti: oltre alle restrizioni già vigenti, viene introdotto l’obbligo per gli importatori europei di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza attestante che i diamanti lucidati (anche in paesi terzi) non sono stati estratti, trasformati o prodotti in Russia.
– Gas Naturale Liquefatto: viene introdotto il divieto di prestare servizi dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL) a entità russe o di loro proprietà o sotto il loro controllo. Eventuali contratti in essere dovranno essere conclusi automaticamente il primo gennaio 2027.
– Petrolio e navi cisterna: viene modificato il tetto sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi russi e vengono aggiunti dei porti ed una chiusa alla lista di quelli utilizzati per l’elusione di tale misura. Nuove restrizioni sono state introdotte per le navi rompighiaccio che operano in Russia in quanto utilizzate per favorire il commercio di petrolio e di prodotti connessi. A queste si aggiunge anche un ampliamento dellalista delle navi cisterna ritenute coinvolte nell’elusione delle sanzioni previste. Infine è stato introdotto un divieto alla vendita o trasferimento di tali imbarcazioni a soggetti russi o impiegate in Russia.
– Rublo digitale: in considerazione del progetto della Banca centrale della Federazione russa di sviluppare una valuta digitale anche al fine di eludere le sanzioni previste dall’Unione Europea. Il 20° Pacchetto sanzionatorio prevede il divieto di effettuare operazioni che implichino questa valuta digitale o che abbiano il fine si sostenere tale progetto, oltre ad introdurre nuove restrizioni che coinvolgano criptovalute.
– Repubblica del Kirghizistan: il nuovo pacchetto sanzionatorio applica per la prima volta le disposizioni dell’articolo 12 Septies, che introduce la possibilità di imporre divieti alla vendita, esportazione, trasferimento a paesi terzi perché sospettati di diversione dei traffici.Si tratta di situazioni in cui si rileva che i soggetti di un paese non sanzionato dall’UE fungono da snodo commerciale, punto in cui le spedizioni dall’UE vengono dirottate verso la Russia, eludendo gli obblighi imposti dai Regolamenti dell’Unione Europea. Le analisi effettate sugli scambi commerciali di inizio 2025 hanno fatto emergere un rilevante incremento delle importazioni nella Repubblica del Kirghizistan di prodotti ad alta priorità provenienti dall’Unione Europea, nonché un forte aumento delle esportazioni di tali prodotti in Russia. È stato anche riscontrato che la Repubblica del Kirghizistan non ha adottato misure ritenute adatte ad evitare la vendita, l’esportazione o la fornitura di prodotti ad alta priorità in Russia. A seguito di questi studi, è stato deciso con il 20° Pacchetto di inserire due codici della nomenclatura combinata tra i beni la cui esportazione, vendita o il cui trasferimento sono vietati nella Repubblica del Kirghizistan.
Le nuove misure restrittive introdotte nei confronti della Bielorussia ricalcano in gran parte quelle del 20° pacchetto sanzionatorio nei confronti della Russia.
Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione o approfondimento.