Con la pubblicazione, in data 18 dicembre 2023, del dodicesimo pacchetto di restrizioni nei confronti della Russia con Regolamento (UE) n. 2023/2878, le misure antielusive già previste dai precedenti pacchetti sono state ulteriormente ampliate con l’introduzione dell’articolo 12 octies, nel quale viene normata la clausola ‘no Russia’.
L’articolo 12 octies stabilisce, a decorrere dal 20 marzo 2024, l’obbligo per l’esportatore di vietare per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per uso in Russia, all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo delle seguenti categorie di merci:
- beni o tecnologie elencati negli allegati XI (beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale), XX (carboturbi e additivi per carburanti), XXXV (armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali) del Regolamento (UE) 833/2014 e ss.mm.ii.;
- prodotti comuni ad alta priorità elencati nel nuovo allegato XL del Regolamento (UE) 833/2014 e ss.mm.ii. (nel quale sono inclusi, ad esempio, circuiti elettronici, parti elettriche di macchine o apparecchi, convertitori statici);
- armi da fuoco e munizioni elencate nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012;
Sono escluse dalla clausola ‘no Russia’ le esportazioni, vendite, forniture o trasferimenti verso i paesi partner elencati nell’allegato VIII del Regolamento (UE) n. 2023/2878, ad oggi: USA, Canada, Australia, Giappone, UK, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera.
Questo nuovo obbligo impone agli esportatori unionali di prevedere contrattualmente la clausola ‘no Russia’ per la vendita delle categorie di prodotti sopra citati a paesi terzi. La clausola non si applica all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.
Gli esportatori devono provvedere affinché l’accordo con la controparte preveda rimedi adeguati in caso di violazione dell’obbligo contrattuale di cui sopra. In aggiunta, se la controparte del paese terzo viola tali vincoli contrattuali, agli esportatori dell’Unione è fatto obbligo di informarne l’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.
Nonostante non siano ancora stati diffusi chiarimenti sulla norma relativa alla clausola ‘no Russia’, l’intento dell’UE sembra essere quello di spingere le imprese unionali che esportano, vendono, forniscono o trasferiscono prodotti sensibili, a redigere dei contratti con i propri partner dei paesi terzi, limitando la pratica diffusa di affidarsi ad accordi di tipo verbale o scambi di ordini e conferme d’ordine.
In ottica di compliance doganale, gli esportatori dell’Unione Europea dovrebbero tener presenti alcuni punti:
- la corretta classificazione è fondamentale per comprendere quali siano le restrizioni gravanti sulle merci inviate per esportazione: in caso di dubbi, oltre ad un’approfondito studio della normativa UE in materia, lo strumento a disposizione è l’ITV, Informazione Tariffaria Vincolante;
- per l’applicazione della norma è necessario l’accordo con i propri partner commerciali esteri, che dovrebbero fin da subito essere informati sulle ricadute contrattuali della regolamentazione UE;
- una mancata applicazione della normativa UE in materia di restrizioni al commercio internazionale è sanzionata a livello nazionale ai sensi del D.Lgs. 221/2017 e ss.mm.ii., nel quale sono previste sanzioni amministrative ma anche misure di natura penale.
Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per approfondimenti e richieste.