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Oggetti da tavola e da cucina in ceramica originari dalla Cina: modifica aliquota dazio antidumping

6 Febbraio 2026

6 febbraio 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/274 del 5 febbraio 2026 è stata introdotta un’importante modifica riguardante il dazio antidumping definitivo sugli oggetti da tavola e da cucina in ceramica originari dalla Cina.

A conclusione del riesame intermedio parziale, aperto a dicembre 2024, la Commissione ha stabilito l’applicazione di un’aliquota pari al 79%, in sostituzione all’aliquota generale inizialmente prevista del 36,10%, per tutte le importazioni di taluni oggetti per il servizio da tavola o da cucina classificate attualmente alle seguenti voci doganali:

DESCRIZIONEVOCE DOGANALE
PORCELLANA6911 1000 90
TERRACOTTA COMUNE6912 0021 11
6912 0021 91
GRE’S6912 0023 10
MAIOLICA O TERRIGLIA6912 0025 10
ALTRI DI CERAMICA, ESCLUSA PORCELLANA6912 0029 10

Sono da ritenersi esclusi dall’applicazione del dazio antidumping i macinini per condimenti o spezie e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè, gli affilacoltelli, le affilatrici, gli utensili da cucina utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare, le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze o pane, come da descrizione della voce doganale.

L’aliquota del dazio antidumping del 79%, diversamente da quanto fino ad ora attuato, viene applicata a tutte le società produttrici della Repubblica Popolare Cinese, senza la possibilità di godere di una riduzione del dazio per talune aziende fornitrici, dapprima identificate con codice individuale.

Come spiegato dalla Commissione Europea, a seguito dell’indagine, è stato riscontrato che il settore della ceramica è sotto stretto controllo delle autorità cinesi. Sono infatti emerse forti interconnessioni tra produttori, operatori commerciali e autorità pubbliche che influiscono in modo radicale sulla catena di approvvigionamento di tutta l’industria e quindi sui prezzi praticati.

Le argomentazioni ricevute da parte degli importatori europei che affermano l’incapacità dell’industria unionale di sostituire i volumi delle importazioni cinesi sono state rigettate dalla Commissione in quanto il riesame intermedio è limitato esclusivamente alla portata del dumping come da art. 11, paragrafo 3 del Regolamento (UE) iniziale 2016/1036.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, il 7 febbraio 2026.

Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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