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Misure restrittive UE e commercio internazionale: cosa cambia con il D.Lgs n. 211/2025

23 Gennaio 2026

Il 24 gennaio 2026 entrerà in vigore il D.Lgs. n. 211 del 30 dicembre 2025, con il quale l’Italia introduce nuove sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea.

Il predetto D.Lgs 211/2025 dà attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1226, segnando un importante e centrale cambiamento: la violazione di misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea assume un significato penalmente rilevante nell’ordinamento italiano.

Ad oggi le misure vengono applicate in modo disomogeneo dai singoli Stati membri e principalmente, almeno per quanto riguarda il nostro ordinamento, in via amministrativa.

In particolare, all’interno del nostro codice penale viene introdotto il nuovo Capo I bis delLibro II, Titolo I, dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, che comprende le nuove fattispecie di cui agli articoli dal 275-bis al 275-decies c.p..


Con il D.Lgs. 211/2025 il legislatore procede, dunque, ad un riordino e ad un significativo rafforzamento del sistema sanzionatorio nazionale, armonizzandolo con quello europeo e assicurando un’applicazione effettiva, proporzionata e dissuasiva delle misure restrittive europee, in piena coerenza con il principio sancito dall’art. 83 TFUE.

Il D.Lgs. 211/2025 realizza, in particolare, un radicale cambio di prospettiva:

  • prima della sua entrata in vigore, la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea – quali, a titolo esemplificativo, i divieti di esportazione e importazione, le restrizioni alla prestazione di servizi, il congelamento di fondi e di risorse economiche – era spesso sanzionata solo in via amministrativa, secondo discipline nazionali eterogenee;
  • oggi, tali condotte vengono qualificate come veri e propri “reati europei” idonei a incidere direttamente non solo sulla responsabilità individuale, ma anche su quella delle imprese e degli enti mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Qual è l’impatto concreto su import ed export?

Il nuovo impianto normativo nazionale ha un effetto diretto e trasversale sulle operazioni di commercio internazionale in quanto, ora, diventano penalmente rilevanti non solo le esportazioni o importazioni vietate, ma anche:

  • le operazioni indirette o strutturate per aggirare le sanzioni;
  • la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti colpiti da misure restrittive;
  • la prestazione di servizi di trasporto, intermediazione, assistenza tecnica o finanziaria connessi a beni o operazioni vietate.

Particolarmente rilevante è il fatto che il rischio non riguarda esclusivamente i Paesi formalmente sanzionati: molte misure UE impongono obblighi di valutazione del rischio di diversione anche verso Paesi terzi apparentemente “neutrali”.

Beni dual use e beni militari

Una delle novità più significative introdotte con il D.Lgs 211/2025 riguarda la previsione di un delitto colposo per attività di importazione, esportazione, commercializzazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito, trasporto, anche in forma intangibile, ovvero prestazione di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi (vedasi art. 275-bis lett. d c.p.) in ordine a:

  • beni a duplice uso;
  • beni militari.

Il nuovo art. 275 quinquies c.p. prevede, quindi, per tali categorie di beni, una responsabilità penale anche in assenza di dolo (rappresentazione e volizione della condotta criminosa) essendo sufficiente la colpa grave (negligenza, imprudenza o imperizia).

In questa prospettiva, è importante:

  • svolgere una corretta classificazione doganale dei beni;
  • effettuare efficaci controlli sull’end-user e sulla destinazione finale;
  • adottare e mantenere procedure interne adeguate, strutturate e costantemente aggiornate;
  • implementare sistemi di controllo e tracciabilità idonei a dimostrare la diligenza dell’operatore.

Tali standard di diligenza più elevati sono fondamentali al fine di prevenire l’insorgere di responsabilità penali, tanto in capo alle persone fisiche quanto alle imprese.

Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001

Con l’art. 6 del D.Lgs. 211/2025 viene introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies.2, che si inserisce tra i reati presupposto della Sezione III – “Responsabilità amministrativa da reato”.

Tale intervento normativo estende l’ambito di applicazione della responsabilità degli enti ai reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell’Unione europea, determinando un significativo ampliamento del rischio sanzionatorio per le imprese e rendendo centrale l’adeguamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il nuovo sistema sanzionatorio prevede che, in caso di illecito, le imprese possono essere colpite da:

  • sanzioni pecuniarie calcolate sul fatturato globale, fino al 5% (abbandonando il tradizionale sistema sanzionatorio italiano delle quote);
  • sanzioni interdittive, tra cui:
    • interdizione dall’esercizio dell’attività;
    • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
    • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
    • esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi pubblici;
    • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Cosa devono fare le aziende?

In questo nuovo scenario diventano centrali:

  • un’adeguata classificazione doganale come base di partenza per valutare le eventuali categorie merceologiche a rischio;
  • risk assessment mirati sulle operazioni internazionali;
  • procedure strutturate di verifica delle controparti e delle destinazioni finali;
  • tracciabilità delle operazioni e rigoroso rispetto delle autorizzazioni;
  • ordine e completezza della documentazione;
  • aggiornamento dei Modelli 231 e dei sistemi di controllo interno.

La capacità di documentare le scelte aziendali e di dimostrare la diligenza adottata assume un valore decisivo, non solo in chiave preventiva, ma anche difensiva.

Affidati agli esperti ed esperte di WeCustoms, che – grazie a competenza ed esperienza maturate sul campo, unite a uno studio e a un’analisi dettagliata basati sui tuoi specifici traffici commerciali internazionali – sono in grado di intercettare criticità prima che si traducano in violazioni e di supportarti nella corretta gestione delle operazioni, anche sotto il profilo legale.

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