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Le dichiarazioni di origine del fornitore nel 2026

14 Ottobre 2025

La gestione dell’origine preferenziale nelle vendite all’interno dell’Unione Europea prevede il rilascio da parte del fornitore di una dichiarazione di origine disciplinata dagli articoli 61 e seguenti del Regolamento di Esecuzione UE 2015/2447.

In vista del passaggio definitivo alle Convenzione Riveduta PEM 2023, previsto per inizio 2026, il giorno 8 agosto 2025 è stata introdotta una modifica agli articoli 61 e seguenti del Regolamento UE 2015/2447 relativi alle informazioni presenti nelle dichiarazioni di origine del fornitore.

È stato ribadito l’obbligo di specificare quale protocollo di origine sia stato applicato per determinare l’origine preferenziale dei prodotti, se norme Originarie PEM 2012 o norme Rivedute 2023.

Le dichiarazioni di origine del fornitore rilasciate prima del 31 dicembre 2025 e che non specificano quale quadro normativo PEM sia applicabile, si considerano rilasciate in base alla Convenzione PEM 2012. Salvo variazioni, le dichiarazioni rilasciate a partire da gennaio 2026 si considereranno rilasciate in base alla Convenzione Riveduta PEM 2023.

Risulta pertanto di primaria rilevanza in fase di rilascio o rinnovo delle dichiarazioni di origine del fornitore segnalare il protocollo di origine utilizzato per determinare l’origine preferenziale dei prodotti in ambito PEM, così da poter fornire un quadro chiaro ai clienti destinatari delle dichiarazioni dei protocolli di origine utilizzati per determinare l’origine preferenziale dei prodotti forniti.

Il rilascio della dichiarazione di origine del Fornitore

Si tratta di una dichiarazione che facilita la circolazione delle informazioni dei prodotti originari, con la quale si specifica l’origine preferenziale dei prodotti forniti, in relazione agli accordi di libero scambio conclusi dall’Unione Europea con i paesi del mondo. Tale dichiarazione permette al cliente destinatario della stessa di essere in possesso delle basi normative per poter dichiarare l’origine preferenziale della merce acquistata in caso di esportazione della stessa verso un paese accordista o, nel caso di materiali acquistati per successiva rilavorazione nel territorio unionale, di considerarli di origine preferenziale UE.

La dichiarazione di origine preferenziale del fornitore può essere rilasciata per la singola fornitura oppure avere una validità di massimo 24 mesi, così da comprendere tutte le consegne effettuate durante un arco temporale specificamente individuato e circoscritto nella dichiarazione stessa.

Ai fini della compliance nella gestione dell’origine preferenziale dei propri prodotti, molti operatori scelgono di attivare la procedura di aggiornamento delle dichiarazioni di origine preferenziale dei fornitori in prossimità della fine di ogni anno, così da poter facilitare la gestione dell’origine dei prodotti per l’anno successivo. In considerazione di tali attività, si riporta di seguito un breve riepilogo dei principali aggiornamenti avvenuti nel 2025 in materia di accordi di libero scambio e origine preferenziale:

  • Convenzione PEM Riveduta 2023: entrata in vigore del nuovo protocollo di origine con regole di lavorazione più flessibili, eliminazione dell’EUR-MED e novità importanti nella gestione del cumulo dell’origine;
  • Disposizioni Transitorie PEM: che per il 2025 hanno consentito l’applicazione sia della Convenzione PEM 2012 che della Convenzione PEM Riveduta 2023;
  • Accordo UE-Cile: aggiornamento del testo dell’accordo e passaggio alla prova di origine REX per gli esportatori UE;

Nel frattempo, si stanno definendo le procedure per la firma e la conclusione dell’Accordo UE Mercosur che coinvolgerà Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay oltre all’adozione dell’Accordo Globale Modernizzato UE-Messico.

La Convenzione Pan Euro Mediterranea: i protocolli di origine applicabili nel 2025

Da quando il PEM ha fatto il suo ingresso tra gli accordi internazionali dell’Unione Europea, la base normativa della Convenzione è stata revisionata più volte.
Ad oggi i testi di riferimento sono: 

  • Norme originarie PEM 2012, Appendice I (GU L 54/2013) – status C
  • Norme rivedute PEM 2023, Decisione 1/2023 (GU L 2024/390) – status R
  • Disposizioni Transitorie, Decisione 2/2024 (GU L 2025/17)– status CR

Il regime PEM 2012 (status C) è ancora in vigore per i Paesi che non hanno adottato le Norme Rivedute 2023 e le disposizioni transitorie. Le norme rivedute (status R) sono in vigore dal 1° gennaio 2025 e si applicano tra le parti che ne hanno notificato l’adozione ma non hanno ancora adottato le disposizioni transitorie per il 2025.

I Paesi che hanno adottato anche le disposizioni transitorie (status CR) possono applicare parallelamente il PEM 2012 e il PEM 2023 fino al 31.12.2025, usufruendo della cosiddetta “permeabilità delle regole di origine”.

La coesistenza di due sistemi normativi differenti (PEM 2012 e PEM 2023), presumibilmente fino alla fine del 2025, comporta l’esigenza di tracciare con chiarezza il quadro giuridico a cui si riferiscono le dichiarazioni di origine del fornitore.

La Dichiarazione di Origine Preferenziale dei prodotti rappresenta un pilastro fondamentale nella gestione dell’origine dei prodotti anche in relazione alle lavorazioni effettuate nel territorio dell’Unione Europea. Si segnala l’importanza di utilizzare i modelli di dichiarazione presenti nei regolamenti UE, così da poter agire nel rispetto delle disposizioni normative e garantire la compliance della catena di fornitura.

Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

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