Lo scorso 14 Novembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento Delegato 2025/2003 che modifica l’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821.
Tale allegato, che determina l’elenco dei prodotti a duplice uso e soggetti a controllo nell’UE, è stilato e aggiornato sulla base delle decisioni che vengono prese di anno in anno nel quadro degli accordi internazionali e dei regimi di controllo e di non proliferazione delle armi, per assicurare il pieno rispetto degli obblighi e degli impegni presi in ambito di sicurezza internazionale da parte degli Stati membri.
A livello multilaterale i principali sistemi di controllo dell’esportazione di materiali di armamento sono:
- il Gruppo Australia
- l’Intesa di Wassenaar
- la Convenzione sulle armi chimiche
- il Regime di non proliferazione nel settore missilistico
- il Gruppo dei fornitori nucleari
A seguito, quindi, degli elenchi adottati dai suddetti regimi nel corso del 2024, a maggio scorso gli Stati membri hanno informato la Commissione UE di aver accettato di sottoporre a controllo ulteriori prodotti supplementari.
Il testo revisionato del Regolamento (UE) 2021/821, oltre all’aggiunta di ulteriori abbreviazioni e definizioni, presenta l’inserimento di nuove voci di controllo, tra le quali citiamo:
- Categoria 1 – Materiali speciali e relative apparecchiature: polveri di leghe ad alta entropia, che trovano applicazione come componenti per l’industria aerospaziale e applicazioni termoelettriche ad alta temperatura.
- Categoria 2 – Trattamento e lavorazione dei materiali: sintetizzatori di peptidi, stampanti 3D se progettate per la produzione di componenti in metallo o in leghe metalliche, oltre alle tecnologie per lo sviluppo o la produzione di sistemi di rivestimento.
- Categoria 3 – Materiali elettronici: circuiti integrati, assiemi elettronici, sistemi di raffreddamento criogenico e relative componenti, apparecchiature per la fabbricazione di dispositivi o di materiali semiconduttori e loro componenti. Le apparecchiature per microscopio elettronico a scansione (SEM), le apparecchiature criogeniche per il sondaggio di wafer, i materiali epitassiali. Vi rientrano fluoruri, idruri o cloruri, di silicio o germanio ma anche silicio, ossidi di silicio e alcuni software. Le tecnologie per lo sviluppo e produzione di circuiti integrati o dispositivi che utilizzano strutture di transistor a effetto di campo a porta (gate) circostante.
- Categoria 4 – Calcolatori: computer quantistici e relativi assiemi elettronici e loro componenti, computer che già rientravano nell’elenco nazionale di controllo dell’Italia (Decreto n. 1325/BIS/371 del 01.07.2024)
Infine, nel testo aggiornato dell’Allegato I, entrato in vigore il 15 novembre scorso, si annovera anche l’aggiornamento di alcuni parametri di controllo e di note tecniche relative ai prodotti soggetti al regolamento.
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