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Dazi IEEPA dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema USA

23 Febbraio 2026

23 febbraio 2026

La pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti del 20 febbraio 2026 ha stabilito che i dazi introdotti negli scorsi mesi dall’Amministrazione USA in applicazione dell’International Emergency Economic Power Act (IEEPA) sono da considerarsi illegittimi. I presupposti normativi sulla base dei quali è stata impostata la politica daziaria statunitense non attribuiscono, secondo la Corte Suprema, il potere al Presidente degli Stati Uniti di imporre dazi o misure similari senza il coinvolgimento del Congresso.

La Corte Suprema non si è tuttavia espressa sulle modalità e sulle condizioni per eventuali rimborsi agli importatori che hanno effettuato nel corso del 2025 operazioni doganali in importazione per merce soggetta ai dazi addizionali IEEPA. Si tratta di una questione che richiederà interventi successivi da parte delle Agenzie Federali coinvolte.

A seguito della pronuncia della Corte Suprema l’Amministrazione USA ha determinato la sospensione dell’applicazione dei dazi addizionali IEEPA relativa a:

  • Executive Order 14257 – dazi addizionali reciproci specifici per paese di origine;
  • Executive Order 14193, 14194 e 14195 – dazi addizionali introdotti per contrastare i flussi illegali di sostanze stupefacenti in entrata dal confine sud con il Messico, nord con il Canada e i flussi in arrivo dalla Cina;
  • Executive Order 14245 – dazi addizionali specifici verso i paesi che importano petrolio del Venezuela;
  • Executive Order 14323, 14329, 14380 e 14382 – dazi addizionali specifici introdotti a partire dal 2025 nei confronti del Brasile, della Russia e di Cuba oltre alle misure adottate verso i paesi che commerciano con l’Iran.

Con CSMS 67834313 la US Customs and Border Protection ha stabilito il 24 Febbraio come data limite in cui cesseranno di essere applicate le misure daziarie sopra elencate.

L’Amministrazione USA ha inoltre introdotto un dazio addizionale ad valorem del 10% sui prodotti importati negli Stati Uniti mediante la Proclamation del 20 febbraio. La misura si applica in conformità della Section 122 del Trade Act del 1974, che conferisce al Presidente degli Stati Uniti il potere di applicare misure aggiuntive o restrizioni all’importazione come meccanismo per aggiustare la bilancia dei pagamenti. A seguito della Proclamation è seguito un annuncio del Presidente USA che ha anticipato l’intenzione di innalzare tale l’aliquota dal 10% al 15%. Ad oggi non ci sono conferme sulla variazione dell’aliquota.

Il nuovo dazio del 10% verrà applicato a far data dal 24 Febbraio 2026 per un periodo di 150 giorni, salvo estensione con un atto del Congresso e si applicherà a tutti i prodotti in importazione, salvo esenzione.

Come per i dazi addizionali IEEPA sono previste infatti esenzioni per articoli necessari all’economia statunitense, siano esse terre rare, prodotti dell’agricoltura, dell’aviazione civile o prodotti dell’editoria, individuati da elenchi dettagliati, allegati alla Proclamation. Specifiche esclusioni sono previste per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo USMCA tra Stati Uniti, Canada e Messico, oltre all’Accordo degli Stati Uniti con i paesi dell’America Centrale su tessile e abbigliamento.

I dazi addizionali della Section 232 come i dazi ad valorem su alluminio, acciaio e rame e prodotti derivati, dazi sul legno e mobili in legno, parti di auto, semiconduttori continuano ad applicarsi con la stessa metodologia applicata negli scorsi mesi. Se le misure daziarie della Section 232 si applicano solo sul contenuto del materiale soggetto alla misura daziaria, ad esempio alluminio, acciaio, rame, il valore rimanente sarà soggetto all’aliquota dazio addizionale del 10%.

Restano in vigore anche le misure daziarie della Section 301 nei confronti della Cina ed eventuali altre misure non basate sull’International Emergency Economic Power Act (IEEPA).

L’Amministrazione USA conferma, inoltre, la sospensione della De Minimis Rule che consentiva di importare in franchigia dai dazi le spedizioni al di sotto degli 800 USD. La sospensione introdotta nei mesi precedenti rimane applicabile, salvo specifiche esenzioni previste, alle sole spedizioni postali internazionali.

Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

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