L’European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) è il Regolamento introdotto dall’Unione Europea che si pone l’obiettivo di contrastare la deforestazione ed il degrado forestale a livello globale. Gli operatori che mettono a disposizione sul mercato dell’Unione ed esportano dall’UE determinate materie prime e specifici prodotti ad esse collegate saranno soggetti a specifici obblighi di due diligence.
Si tratta del Regolamento (UE) 2023/1115, che è entrato in vigore il 29 giugno 2023 ma che, salvo eventuali rinvii, troverà applicazione a decorrere dal 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese e dal 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese. Gli operatori coinvolti nella filiera produttiva e di commercializzazione dei prodotti e delle materie prime interessate sono tenuti ad individuare le proprie responsabilità in relazione all’attività svolta e alle disposizioni del regolamento. L’obiettivo è quello di poter esercitare la dovuta diligenza, effettuare la valutazione del rischio e garantire che vengano immessi nel mercato dell’Unione o esportati da esso, prodotti:
- a deforestazione zero;
- realizzati nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
- oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.
In queste settimane è in fase di discussione una revisione del regolamento che potrebbe prevedere un rinvio di un anno, una limitazione dei soggetti tenuti a rispettare gli obblighi e una semplificazione per alcuni prodotti. In attesa di conoscere l’esito dei negoziati in corso tra Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea, si riepilogano di seguito gli aspetti principali del Regolamento attualmente in vigore.
Quali sono le materie prime ed i prodotti interessati?
Il Regolamento (UE) 2023/1115 viene applicato sia a materie prime e prodotti immessi nel mercato UE sia alle merci unionali in uscita dal territorio dell’Unione e trova applicazione anche in caso di attività commerciali per cui non sia previsto un corrispettivo economico.
L’allegato I del Regolamento elenca le sette materie prime interessate, riportate qui di seguito, e i relativi prodotti interessati che contengono, che sono stati nutriti, o che sono stati fabbricati usando materie prime interessate. Rientrano tra gli altri:
| MATERIA PRIMA | PRODOTTI INTERESSATI |
| Bovini | Animali vivi, carne, cuoi e pelli |
| Cacao | Cacao in grani, burro, grasso e olio di cacao, cioccolata e altre preparazioni |
| Caffè | Caffè anche torrefatto, succedanei del caffè |
| Palma da Olio | Oli di palma, acido palmitico, acido oleico industriale |
| Gomma | Gomma mescolata, fili e corde di gomma vulcanizzata, nastri trasportatori, pneumatici, indumenti e accessori di abbigliamento di gomma vulcanizzata |
| Soia | Fave di soia, olio di soia |
| Legno | Legno grezzo, carbone di legna, pannelli di fibre di legno, cornici di legno per quadri, articoli di legno per la tavola, libri stampati, giornali, manoscritti, mobili e mobili per sedersi in legno |
(Estratto non esaustivo dell’allegato I del Reg. (UE) 2023/1115)
Per i prodotti del legno l’applicazione del Regolamento (UE) 2023/1115 deve essere valutata in relazione al contenuto del Regolamento (UE) 995/2010 e ss.mm.ii., che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Quest’ultimo verrà abrogato a partire da fine 2025 ma continuerà ad applicarsi in relazione a specifiche condizioni legate alla data di produzione, alla voce doganale del prodotto e alla data di immissione nel mercato UE.
Chi sono i soggetti coinvolti?
Il regolamento (UE) 2023/1115 identifica diversi attori della catena di approvvigionamento, dall’importatore, al commerciante, a chi esporta dall’Unione Europea. Gli obblighi derivanti dal regolamento si applicano in date diverse in relazione al tipo di impresa coinvolta, tranne per quelli che figurano nel Regolamento (UE) 995/2010:
GRANDI E MEDIE IMPRESE: dal 30 dicembre 2025
MICRO E PICCOLE IMPRESE: dal 30 giugno 2026
La dichiarazione di dovuta diligenza
Tra gli obblighi in capo agli operatori che immettono nel mercato o esportano materie e prodotti di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115, viene posto l’accento sulla Dichiarazione di Dovuta Diligenza, di seguito abbreviata in DDD da presentare al momento dell’introduzione o dell’uscita dal territorio dell’Unione Europea.
La DDD dovrà essere trasmessa elettronicamente sul portale Traces NT dell’Unione Europea, basandosi sul modello fornito dall’allegato II del Regolamento stesso. Per poter procedere con la compilazione e l’invio della DDD, l’operatore dovrà essersi preventivamente registrato al portale e aver raccolto tutte le informazioni necessarie alla compilazione dei dati previsti. Ogni DDD avrà un numero di riferimento da conservare per un periodo di cinque anni e dovrà essere fornita alle autorità competenti in caso di controllo. Per supportare gli operatori in questo passaggio, la Commissione Europea ha previsto dei corsi esplicativi disponibili sul sito web dedicato al Regolamento EUDR.
Alcune esclusioni:
- I prodotti interessati, esclusi quelli provenienti dal legno, la cui materia prima interessata è stata prodotta prima del 29 giugno 2023, non sono soggetti agli obblighi previsti dal Regolamento EUDR;
- I prodotti vincolati a regimi doganali speciali diversi rispetto all’immissione in libera pratica, come ad esempio il deposito doganale, il perfezionamento attivo, l’ammissione temporanea e il transito, non sono da considerarsi come immessi sul mercato e pertanto non sono soggetti all’applicazione del regolamento.
- Con la Comunicazione C/2025/4524 datata 12 agosto 2025, la Commissione Europea ha chiarito anche che gli imballaggi che siano unicamente utilizzati a contenimento, sostegno, protezione o trasporto di un altro prodotto, senza fornirgli il carattere essenziale e senza che sia esso stesso considerato come prodotto a sé stante, non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1115.
Il Regolamento EUDR intende introdurre un meccanismo che permetta di impedire che i prodotti consumati nell’Unione Europea ed esportati da essa contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale globale. Lo scopo è di garantire maggiore trasparenza e sostenibilità delle catene di approvvigionamento con il coinvolgimento degli operatori della filiera. Si tratta di un Regolamento che richiede agli operatori di implementare procedure interne di valutazione del rischio e di due diligence con un impatto rilevante nelle attività di importazione, esportazione ma anche di vendita all’interno dell’Unione Europea di prodotti e materie prime interessati.
In attesa di conoscere eventuali prossime modifiche e semplificazioni delle disposizioni del Regolamento, il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.