Il 20 luglio sono entrati in vigore, contemporaneamente, il 18° pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Bielorussia. Il quadro normativo di riferimento è dato da:
- Il Regolamento (UE) 2025/1494 che modifica il Regolamento (UE) 833/2014 in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- Il Regolamento (UE) 2025/1476 che modifica il Regolamento (UE) 269/2014 relativo ad azioni che compromettono l’integrità territoriale e l’indipendenza dell’Ucraina;
- Il Regolamento (UE) 2025/1472 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006,concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.
Gli obiettivi dichiarati dell’UE sono da un lato l’aumento della pressione sui due paesi, dall’altro il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina. Oltre al settore industriale e militare, le nuove sanzioni mirano a colpire i comportamenti elusivi, il settore bancario dei due paesi e le fonti di entrata legate ai prodotti energetici.
Per quanto concerne il 18° pacchetto di misure destinate alla Russia, le principali novità sono:
- ampliamento delle misure soggettive, con l’introduzione di 14 persone fisiche e 41 soggetti giuridici nell’elenco dei soggetti destinatari di misure di congelamento fondi e divieto di messa a disposizione di risorse economiche; inoltre, viene ampliato l’elenco dei soggetti destinatari del divieto di messa a disposizione di beni dual use e quasi dual use, con l’inclusione di 26 nuovi soggetti fisici e giuridici di diverse nazionalità – russa, cinese, turca;
- ampliamento delle misure in ambito energetico, con la revisione del meccanismo del tetto al prezzo del petrolio russo e l’inclusione di 105 nuove navi tra quelle a cui è vietato l’accesso ai porti, alle chiuse e a servizi europei di trasporto marittimo in quanto facenti parte della “flotta ombra” russa; inoltre, viene introdotto il divieto di importazione di prodotti derivati da petrolio greggio russo processato in paesi terzi;
- potenziamento delle misure finanziarie: viene esteso l’ambito di applicazione del divieto di effettuare transazioni bancarie con alcune entità bancarie listate e viene aumentato il numero stesso delle banche russe alle quali non è consentito eseguire operazioni finanziarie con l’UE; è introdotto il divieto di effettuare transazioni con il Fondo russo per gli investimenti, gli enti da questo controllati e che con essi collaborano;
- rafforzamento delle misure commerciali, che si traduce in un ampliamento sia dei beni a uso duale e quasi duale, sia di tecnologie avanzate, soggetti a divieto di esportazione verso la Russia; vengono inoltre aggiunti otto nuovi codici di Nomenclatura Combinata alla lista di beni non ammessi al transito attraverso il territorio russo, qualora questi siano esportati dall’UE verso paesi terzi;
- rafforzamento delle misure anti-elusione, con l’introduzione di una clausola catch-all per alcuni prodotti di tecnologia avanzata: questa misura consentirà all’UE di monitorare l’esportazione di categorie di prodotti altamente sensibili e di evitare che l’esportazione di questi verso paesi terzi diversi dalla Russia consenta l’aggiramento delle sanzioni imposte.
Le nuove misure restrittive introdotte nei confronti della Bielorussia ricalcano in gran parte le previsioni del 18° pacchetto sanzionatorio nei confronti della Russia: vi si ritrovano infatti l’ampliamento del divieto di transazioni con alcune banche bielorusse, l’introduzione di una clausola catch-all per gli articoli di tecnologia avanzata, l’introduzione di nuove persone fisiche e giuridiche nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure di congelamento fondi e l’inclusione di nuovi prodotti duali, quasi-duali e di beni che rafforzano le capacità industriali bielorusse non più esportabili verso la Bielorussia.
Un’importante differenza tra il 18° pacchetto di sanzioni verso la Russia e il nuovo pacchetto di sanzioni verso la Bielorussia è data dall’assenza, nel secondo caso, di esenzioni contrattuali per i nuovi prodotti vietati, che sono invece previste per la Russia: il divieto di esportazione di prodotti che rafforzano le capacità industriali dei due paesi prevede due finestre di non applicazione nel caso della Russia, è invece immediatamente applicabile nei confronti della Bielorussia, salvo poche eccezioni.
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