La conclusione di accordi di libero scambio con i paesi partner permette all’Unione Europea di facilitare l’accesso dei prodotti UE ai mercati esteri e di concedere benefici all’importazione in Unione ai prodotti originari della controparte. Gli effetti positivi di tali accordi aumentano in modo considerevole quando coinvolgono più di due paesi, incrementando così le opportunità di scambi e favorendo l’integrazione delle economie.
Al fine di poter accedere alle preferenze previste dagli accordi, i prodotti devono rispettare specifici requisiti per stabilire se agli stessi è attribuibile l’origine preferenziale dell’una o dell’altra parte. L’attribuzione dell’origine preferenziale viene infatti effettuata sulla base di regole di lista stabilite in base alla voce doganale del prodotto, che sono elencate sul testo di ogni singolo accordo siglato dall’UE. Non si tratta quindi di un’origine univoca: in fase di esportazione di un bene è necessario innanzitutto verificare se l’Unione ha siglato l’accordo con il Paese di destinazione e quale sia la regola di origine prevista.
Per stabilire se la lavorazione effettuata per ottenere un prodotto è sufficiente a conferire l’origine preferenziale, le regole di origine sono tre: si basano sul cambio di capitolo, voce o sottovoce rispetto alle componenti utilizzate, sulla proporzione di materiali non originari presenti rispetto al valore complessivo del prodotto ottenuto, oppure sulla presenza di lavorazioni specifiche.
In caso di prodotto acquistato e rivenduto tale e quale (c.d. “commercializzato”), l’origine verrà determinata in base alle dichiarazioni di origine rilasciate dal fornitore sulla base di formulari previsti dalla normativa unionale.
Per l’attribuzione dell’origine preferenziale bisogna inoltre porre particolare attenzione ai seguenti aspetti:
Una volta determinato se l’origine preferenziale è attribuibile alla merce oggetto della spedizione, per poter accedere ai benefici daziari è previsto il rilascio della prova dell’origine.
Gli accordi di libero scambio attualmente in vigore prevedono una o più delle seguenti prove:
Il trattamento preferenziale può essere, infine, concesso dall’Unione Europea anche in via unilaterale nei confronti dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo. Si tratta del Sistema delle Preferenze Generalizzate, che consente ai paesi ai quali è riconosciuto tale beneficio di godere di riduzioni o abbattimenti daziari in fase di importazione nell’Unione, così da permettere lo sviluppo di tali economie.
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