L’origine non preferenziale, cosiddetto Made in, rappresenta il luogo di produzione dei beni o il luogo dove è stata apportata l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale.
In fase di esportazione identifica il luogo di produzione delle merci ed il made in da attribuire al prodotto ed è l’informazione necessaria per compilare il certificato di origine rilasciato dalle camere di commercio. All’importazione il dato relativo all’origine non preferenziale della merce permette di identificare eventuali altri vincoli o restrizioni, quali ad esempio proibizioni all’importazione, contingenti tariffari, misure antidumping, ecc.
Il concetto dell’origine non preferenziale distingue tra:
Al fine di semplificare l’attività degli operatori, i regolamenti UE specificano per alcuni prodotti le lavorazioni che si possono definire sostanziali per determinare l’origine non preferenziale. In mancanza di tale indicazione è possibile fare riferimento alle linee guida UE che, pur non avendo effetto vincolante, possono rappresentare uno strumento utile per la determinazione dell’origine di un prodotto.
L’origine non preferenziale è un concetto attribuito a ciascun prodotto e rimane associato allo stesso anche in caso di esportazioni verso paesi terzi. La variazione dell’origine non preferenziale è subordinata al fatto che siano intervenute lavorazioni successive sul prodotto stesso in un paese diverso rispetto a quello in cui era avvenuta l’ultima lavorazione considerata sostanziale.
Si tratta di un concetto applicato in molteplici ambiti tra cui:
Il documento generalmente utilizzato come prova per l’origine non preferenziale della merce è il certificato di origine rilasciato, in Italia, dalla Camera di Commercio.
Le regole di origine non preferenziale dell’Unione Europea, pur essendo basate su principi condivisi in sede di World Trade Organization, possono essere diverse rispetto a quelle degli altri paesi.
Per questo motivo bisogna porre particolare attenzione all’uso che viene fatto del certificato di origine rilasciato da un paese terzo; non può infatti essere utilizzato come unica prova dell’origine perché potrebbe essere stato emesso sulla base di norme di origine diverse da quelle previste nell’UE. Per tale motivo, un operatore ha tutto l’interesse a dotarsi di tutta la documentazione a supporto dell’origine dichiarata.
In fase di esportazione invece, se le esigenze del commercio lo richiedono, può essere chiesto il rilascio di un certificato di origine basato sulle norme del paese di destinazione.
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