L’esportazione definitiva è il regime doganale che permette alle merci unionali di essere inviate al di fuori del territorio doganale dell’Unione Europea, previo controllo da parte dell’Autorità doganale.
È definito ‘esportatore’ ogni soggetto stabilito nell’UE che rispetti i criteri previsti dal Codice Doganale dell’Unione e abbia la facoltà di decidere che le merci debbano lasciare il territorio dell’UE. Per poter esportare, l’operatore UE deve essere titolare di codice EORI (Economic Operator Registration and Identification number), che permette di identificarlo in modo univoco su tutto il territorio unionale.
La dichiarazione di esportazione può essere presentata presso qualsiasi ufficio doganale dell’UE, in base a dove si trovano le merci. L’esportazione avviene tramite presentazione in dogana di una dichiarazione su modello standardizzato. Il sistema telematico doganale procede all’accettazione della dichiarazione doganale e ne sottopone il contenuto all’analisi dei rischi; a controlli ultimati, si ha lo svincolo della dichiarazione e il rilascio dell’MRN (Movement Reference Number). Entro novanta giorni dall’emissione, la merce esce dal territorio doganale dell’UE con contestuale rilascio del visto uscire da parte dell’ufficio doganale di confine.
Gli aspetti da considerare in fase di esportazione sono molteplici, a partire dalla qualifica della merce che viene data attraverso l’attribuzione del codice di nomenclatura combinata, passando per l’origine e per il valore dichiarato. Risulta inoltre rilevante la scelta della resa INCOTERMS da applicare: il diffuso utilizzo della resa EXW rappresenta ad esempio una facile soluzione, perché consente al venditore di liberarsi di ogni incombenza relativa al trasporto, ma lo espone a rischi legati alla mancanza di controllo sulle operazioni doganali di esportazione, con possibili ricadute fiscali.
Le merci esportate possono essere soggette a misure non economiche tese a tutelare interessi comuni dell’UE, come nel caso della Convenzione CITES che tutela alcune specie di flora e fauna, dei beni culturali, delle restrizioni sulle merci dual-use, delle restrizioni sui beni che possono essere impiegati per la tortura. Altre misure di tipo non economico sono adottate per limitare o vietare esportazioni di specifiche categorie di merci verso destinazioni nelle quali l’UE registri violazioni del diritto internazionale. Prima di esportare è quindi fondamentale che l’operatore verifichi le condizioni di esportabilità della merce, in base alle misure restrittive previste dall’Unione Europea.
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