Il regime di “USO FINALE” si esplicita con l’immissione in libera pratica di merci destinate ad un uso particolare, in esenzione dal dazio o a dazio ridotto in relazione all’uso finale. L’obiettivo è quello di incrementare le attività di trasformazione in territorio UE.
La possibilità di accedere al regime è prevista solo per alcune commodity in base alla classificazione doganale del prodotto ed implica il rilascio di un’autorizzazione da parte dell’ufficio doganale territorialmente competente.
La richiesta deve essere inoltrata attraverso il sistema CDS (Customs Decision System). Il portale consente la presentazione delle istanze e l’emissione dei permessi da parte degli uffici doganali in modo digitalizzato, a seguito della creazione di una garanzia sui diritti applicati ai prodotti soggetti al regime.
I controlli riferiti al regolare utilizzo del regime sono effettuati dall’Ufficio doganale attraverso l’esame delle scritture contabili aziendali e del conto di appuramento che il titolare dell’autorizzazione è tenuto a predisporre.
Nell’uso finale è prevista la possibilità di utilizzare merci equivalenti, ovvero merci unionali uguali a quelle terze vincolate al regime per ottenere il prodotto finito, a patto che abbiano lo stesso codice di nomenclatura combinata, la stessa qualità commerciale, le stesse caratteristiche di quelle che si intendono sostituire e che venga garantita la corretta gestione del regime.
Il regime di uso finale prevede la possibilità di procedere con il trasferimento delle merci dal soggetto titolare dell’autorizzazione ad un altro soggetto al fine di mettere in atto la trasformazione prevista: tale possibilità può essere esplicitata in fase di richiesta dell’autorizzazione o anche in un momento successivo.
In questo caso i diritti e gli obblighi del titolare del regime possono essere trasferiti totalmente o parzialmente a un’altra persona, a patto che questa soddisfi i requisiti previsti per il regime in questione.
Il trasferimento può essere parziale o totale secondo le seguenti specifiche:
Gli obblighi di prestare idonea garanzia, di tenuta delle scritture contabili e di presentazione del conto di appuramento rimangono in capo al titolare del regime.
Il titolare del regime rimane comunque il cedente, ovvero colui al quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’uso finale.
Il regime di uso finale si considera appurato e la vigilanza da parte delle autorità cessa nei seguenti casi:
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