Il perfezionamento passivo

Cos’è regime di perfezionamento passivo?

Il regime di perfezionamento passivo permette di esportare temporaneamente merci unionali fuori dal territorio dell’Unione Europea, per sottoporle a trasformazione e reimportare i cosiddetti ‘prodotti compensatori’ in esonero totale o parziale dei dazi all’importazione. Scopo del regime è quello di permettere alle imprese europee di effettuare le lavorazioni presso aziende site fuori dal territorio unionale, usufruendo di un costo della manodopera inferiore a quello che pagherebbero nel mercato interno.

 

In regime di perfezionamento passivo è possibile effettuare le seguenti operazioni:

  • confezione
  • lavorazioni compreso il montaggio e l’assemblaggio
  • riparazione e messa a punto

 

All’atto della reimportazione dei prodotti compensatori vengono pagati i diritti doganali (dazio e IVA) relativi al maggior valore acquisito dalle merci per effetto delle lavorazioni o trasformazioni ricevute all’estero, secondo quanto previsto dalla normativa doganale.

Come accedere al servizio?

Il regime di perfezionamento passivo deve essere autorizzato dall’ufficio doganale competente sul luogo ove è tenuta la contabilità ai fini doganali dell’operatore e dove viene svolta parte delle attività oggetto dell’autorizzazione.

 

L’istanza per un’autorizzazione di perfezionamento passivo deve essere presentata utilizzando il sistema CDS (Customs Decision System) direttamente dal soggetto richiedente o attraverso la nomina di un gestore terzo; il portale permette la presentazione delle istanze e il rilascio delle autorizzazioni da parte degli uffici doganali in maniera informatizzata.

Quando viene rilasciata l'autorizzazione?

L’autorizzazione viene rilasciata se all’Autorità doganale vengono presentati tutti i documenti giustificativi dell’esistenza di un contratto di lavorazione tra le parti e della capacità di gestione del regime da parte dell’importatore, il quale dovrà dimostrare tramite schede tecniche, disegni e altra documentazione disponibile quali sono le operazioni di lavorazione effettuate nel paese terzo e se si determinano scarti di produzione. La normativa permette anche la reimportazione per equivalenza di prodotti di sostituzione (sistema degli scambi standard).

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