Classificazione doganale delle merci

La classificazione doganale traduce i diversi prodotti, in base alle loro specifiche caratteristiche fisiche ed alle loro destinazioni d’uso, in una stringa di 10 numeri: di questi, le prime 6 cifre sono univoche e riconosciute dai Paesi aderenti al WCO (World Customs Organization); le altre 4 sono attribuite dall’Unione Europea e valide in tutti gli Stati Membri.

La classificazione doganale

I codici di classificazione* delle merci sono composti da 10 cifre, il cui significato è il seguente:

 

6 CIFRE: Sistema armonizzato
(HS -Harmonized System-uguale in tutti i Paesi WCO)

 

8 CIFRE: Nomenclatura Combinata (NC), nomenclatura di base per la tariffa doganale UE e per le statistiche del commercio esterno e interno UE

 

10 CIFRE: TARIC, ulteriori due codici che identificano misure di politica commerciale (sospensioni tariffarie, contingenti, dazi antidumping, proibizioni/restrizioni all’importazione e/o all’esportazione, ecc)

  • le prime sei cifre rimandano alla nomenclatura del sistema armonizzato (HS o SA), un sistema internazionale standardizzato di nomenclatura delle tariffe doganali;
  • la settima e l’ottava cifra identificano la nomenclatura combinata (NC), grazie alla quale vengono fissati gli standard dei dazi autonomi e convenzionali;
  • infine, solo per le merci in fase di import, vengono aggiunte due ulteriori cifre che individuano la Tariffa Integrata Comunitaria (TARIC).

La corretta classificazione doganale consente di associare alle merci il relativo trattamento tariffario di riferimento, ossia dazi ed altre misure di fiscalità nazionale. Inoltre, permette l’applicazione delle misure di politica commerciale stabilite dall’UE, dalle quali potrebbero derivare divieti o restrizioni di tipo economico sia in fase di import sia di export (embarghi, vincoli sanitari, controlli radiometrici, CITES, etc.)

L’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) per certificare la classificazione doganale

In caso di dubbi sulla voce doganale da attribuire alle proprie merci, l’operatore economico può ricorrere all’istituto dell’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV), ossia un parere vincolante della durata di tre anni che viene richiesto direttamente all’Autorità doganale del Paese Membro.

Tale parere è giuridicamente rilevante sull’intero territorio dell’Unione e vincola le Autorità doganali dei singoli Stati Membri all’accettazione incondizionata della voce doganale certificata dall’ITV.
Inoltre, obbliga lo stesso titolare ad utilizzare e dichiarare, per le relative operazioni di import ed export, la classificazione ottenuta a mezzo di tale provvedimento a decorrere dalla data di inizio validità.

I nostri esperti sono a tua disposizione per fornire assistenza in merito alla corretta classificazione e all’ottenimento dell’ITV da parte dell’Autorità doganale competente.

+39 0423 613500

Bessegato & C. S.r.l.

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