L’ ammissione temporanea

Cos'è l’ammissione temporanea?

L’ammissione temporanea è un regime sospensivo, che permette di introdurre beni provenienti da Paesi extra-UE sul territorio nazionale per un periodo limitato di tempo, previa autorizzazione dell’Autorità doganale. Tale strumento permette di evitare il pagamento di dazi ed imposte dovuti, garantendo i diritti gravanti sulla merce con prestazione di idonea garanzia.

 

Il regime può essere utilizzato per merci non unionali introdotte in territorio UE in esonero parziale o totale dai dazi, senza assoggettarle ad altri oneri o a misure di politica commerciale. Il vincolo al regime è concesso a patto che le merci vengano riesportate tal quali, di conseguenza è necessario che le stesse siano riconoscibili al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione all’ammissione temporanea.

Che durata ha l'autorizzazione?

L’autorizzazione è circoscritta ad uno specifico arco temporale definito sulla base delle esigenze del richiedente.
La durata di questo periodo deve essere sufficiente per raggiungere l’obiettivo dell’uso autorizzato, ma non può superare i 24 mesi dal vincolo al regime. Tuttavia, il titolare del regime può richiedere una proroga fino ad un massimo di 10 anni.

Beni ammessi

Tra i beni che possono essere ammessi al regime si annoverano:

  • Macchinari
  • Imballaggi, stampi e matrici
  • Merci sottoposte a prove
  • Materiale professionale
  • Campioni commerciali importati in quantità ragionevoli e solo ai fini della presentazione
  • Effetti personali di viaggiatori
  • Materiale da utilizzare per fini sportivi
  • Materiale pedagogico o scientifico

 

Un’altra tipologia di beni ammessi alla temporanea in esonero totale sono i mezzi di trasporto:

  • Mezzi di trasporto stradale
  • Mezzi di trasporto ferroviario
  • Mezzi di trasporto per la navigazione aerea
  • Mezzi di trasporto per la navigazione marittima e delle acque interne
  • Palette
  • Containers

 

Nel caso in cui la merce non dovesse essere riesportata nei termini previsti dall’autorizzazione, ma immessa in libera pratica, sono dovuti e riscossi i diritti relativi e gli interessi compensatori calcolati dalla data di vincolo della merce al regime.

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