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Applicazione provvisoria dell’Accordo interinale sugli scambi tra UE e il Mercosur

18 Giugno 2026

Il 1° Maggio è entrato in vigore in via provvisoria l’Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

Si tratta di un Accordo caratterizzato da anni di negoziati e che ha subìto numerosi stop prima di arrivare all’entrata in vigore in via provvisoria, in attesa che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si esprima in merito alla compatibilità normativa dell’Accordo stesso.

L’aspetto di maggiore interesse per le aziende che intrattengono rapporti economici con i Paesi del Mercosur è il fatto di poter beneficiare di riduzioni e abbattimenti daziari sulla base dell’origine preferenziale dei prodotti.

 A tal fine, la Commissione Europea ha pubblicato le Linee Guida in materia di origine preferenziale e ADM ha emesso un avviso in data 15 maggio, in cui riprende e spiega i punti principali della corretta applicazione dell’origine preferenziale sulla base di questo Accordo.

Il trattamento preferenziale della propria merce va richiesto in fase di importazione, non è automaticamente applicabile. È onere dell’esportatore sapere se la merce che sta esportando è di origine preferenziale ed essere in grado dimostrarlo in modo idoneo.

Per gli esportatori dell’UE, la prova di origine prevista per esportazioni di importo superiore ai 6.000 euro è la registrazione REX all’interno della dichiarazione di origine.

Gli esportatori di Brasile, Argentina e Uruguay devono seguire i parametri previsti dalla loro rispettiva normativa nazionale per l’identificazione fiscale e indicare il codice all’interno dell’attestazione di origine.

La vera novità riguarda la possibilità per gli Stati del Mercosur, per un massimo di 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, di utilizzare un Certificato di Origine emesso dagli enti locali autorizzati. Non si tratta di un vero e proprio “certificato”, ma di una forma di attestazione di origine ritenuta valida anche in UE.

I presupposti per l’ottenimento dell’origine preferenziale sono gli stessi degli altri Accordi:

  • Prodotti interamente ottenuti (beni agricoli, prodotti della pesca, animali e minerali);
  • Prodotti ottenuti esclusivamente da materiali originari;
  • Prodotti sufficientemente trasformati in uno dei due Paesi.

Per questi ultimi, in particolare, è necessario verificare le regole di lista specifiche per ogni prodotto.

Quando si inizia a commerciare beni sulla base di questo Accordo bisogna, inoltre, fare attenzione alla regola della tolleranza, al principio del cumulo bilaterale, alla possibilità di duty drawback e al principio di non alterazione applicabile ad eventuali trasporti attraverso Paesi Terzi.

Il primo step da fare sarà sicuramente aggiornare le dichiarazioni di origine da parte dei fornitori con l’indicazione dei Paesi del Mercosur.

Come WeCustoms possiamo supportarvi nei vari passaggi per la corretta applicazione e dichiarazione dell’origine per le esportazioni verso i Paesi del Mercosur:

  • Verifica della correttezza delle voci doganali attribuite ai vostri prodotti;
  • Verifica delle regole di origine previste per i prodotti trasformati in UE e successivamente esportati verso questi Paesi;
  • Ottenimento della registrazione REX;
  • Verifica dell’applicabilità di eventuali tolleranze o duty drawback.

E se dovete importare da questi Paesi? Vi aiutiamo ad accertare se quanto dichiarato dal vostro fornitore sia in linea con le norme previste dall’Accordo ai fini del beneficio della riduzione daziaria in importazione.

Il Team Customs Consultancy rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

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